1. Tenuto conto del curriculum vitae allegato alla domanda, la commissione di cui all’articolo 15 effettua un esame di merito relativamente alla congruenza fra l’azione formativa prescelta e il percorso professionale del soggetto richiedente.
2. In caso di azioni formative finalizzate a preparare a una nuova attività professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), vengono verificate: l’idoneità e l’esaustività dell’azione formativa.
3. Per l’esame di merito delle domande possono essere richiesti anche pareri ad altre ripartizioni provinciali.
4. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione decide sulla concessione o non concessione dei corrispondenti contributi in base all’esame di merito eseguito dalla commissione di cui all’articolo 15. Il risultato è comunicato ai soggetti richiedenti per iscritto.
5. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata, tenuto conto delle priorità di cui all’articolo 3, e sono finanziate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
6. La commissione di cui all’articolo 15 può determinare la quota delle risorse finanziarie assegnate annualmente che sarà impiegata per il finanziamento di corsi che non terminano nell’anno di presentazione della domanda, ma negli anni seguenti.