1. Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 comporta la revoca dell’agevolazione.
2. In caso di svolgimento parziale o di accertate, gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Amministrazione, Istruzione e Formazione può revocare immediatamente l’agevolazione.
3. Qualora, dopo l’avvenuta erogazione dell’agevolazione, si riscontrasse la mancanza dei requisiti richiesti, il mancato rispetto degli obblighi assunti o la presentazione di false dichiarazioni, l’agevolazione è revocata.
4. In caso di revoca di un’agevolazione già erogata, il soggetto beneficiario deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.