1. Sono agevolabili le azioni di formazione continua in presenza o formati online, che hanno luogo in Italia o all’estero, con una durata massima complessiva di 500 ore di lezione (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti), le quali siano finalizzate a:
a) migliorare le competenze professionali dei soggetti richiedenti il contributo.
b) preparare a una nuova attività professionale consentendo l’acquisizione delle competenze necessarie per potersi affermare nel nuovo settore.
2. Non sono agevolabili:
a) corsi che non forniscono un contenuto chiaramente professionale;
b) corsi che forniscono principalmente contenuti esoterici o ideologici;
c) corsi in ambito sanitario che mirano, ad esempio, alla terapia, diagnosi e cura di dolori e disturbi;
d) corsi di lingua;
e) lezioni individuali;
f) corsi per il conseguimento di patenti di guida di ogni tipo;
g) corsi scolastici e corsi di laurea;
h) corsi di recupero scolastico (singole annualità o titoli di studio), organizzati da scuole ed enti pubblici e privati;
i) azioni formative già presenti in un’analoga offerta formativa delle scuole della Formazione professionale provinciale;
j) percorsi formativi obbligatori per legge (ad es. l’apprendistato);
k) azioni formative già co-finanziate direttamente con fondi pubblici.
3. I corsi negli ambiti benessere, sport, fitness e simili sono ammessi all’agevolazione solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia occupato in una professione pertinente o quando i corsi corrispondano al percorso scolastico, professionale o personale del soggetto richiedente come rilevabile dal suo curriculum vitae. I suddetti corsi sono esclusi dall’agevolazione se sono finalizzati alla preparazione a una nuova attività professionale ai sensi del comma 1, lettera b).