1. Ai vantaggi economici possono accedere anche i richiedenti costituiti in forma congiunta sotto forma di associazione temporanea di scopo (ATS), qualora detta costituzione avvenga con il contestuale conferimento al capofila, da parte degli aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del Codice civile.
2. I soggetti aderenti alla ATS devono possedere i requisiti e perseguire gli obiettivi indicati nelle leggi provinciali n. 18/1988, e successive modifiche, o n. 5/1987, e successive modifiche, nonché, in caso di contributi per progetti a organizzazioni impegnate per statuto in attività culturali o giovanili, nelle leggi provinciali n. 9/2015, e successive modifiche, o n. 13/1983, e successive modifiche. I suddetti soggetti non potranno delegare a terzi la realizzazione dell’iniziativa.
3. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia amministrativa, civile, fiscale, economica e gestionale, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati. Ciò premesso, il soggetto capofila, in quanto unico destinatario dei vantaggi economici concessi, è responsabile del corretto svolgimento dell’iniziativa dinanzi all’Amministrazione provinciale oltre che nei confronti dei terzi, e tiene operativamente i rapporti amministrativi e finanziari con l’Amministrazione provinciale. Inoltre, il soggetto capofila risponde dinanzi all’Amministrazione provinciale di eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate nei controlli a campione ai sensi dell’articolo 34 dei presenti criteri, anche se nel frattempo è intervenuto lo scioglimento dell’ATS.
4. È fatto espresso divieto ai soci dell’ATS di emettere fattura agli altri aderenti.
5. L’ATS ha per sua natura validità limitata e si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti
a) alla completa realizzazione dell’iniziativa, con la liquidazione del vantaggio economico ad avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione provinciale;
b) al verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per uno dei casi previsti dalla legislazione vigente.