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Delibera 2 febbraio 2021, n. 73
Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente

La legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche, disciplina le attività culturali. In particolare, l’articolo 2, comma 2, disciplina le tipologie di vantaggi economici, introducendo alla lettera c) la cosiddetta “assegnazione” quale forma di semplificazione per le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori.

La legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, disciplina l’educazione permanente.

La legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, disciplina l’incentivazione della conoscenza delle lingue.

Le legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, reca “Provvedimenti in materia di bilinguismo”.

L’articolo 9 della legge provinciale n. 41/1983, l’articolo 1, comma 7, della legge provinciale n. 5/1987, e l’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 18/1988, prevedono, fra le possibili forme di vantaggi economici, le assegnazioni di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 9/2015.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 20 settembre 2016 sono stati approvati i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per le attività e gli investimenti culturali e le attività di carattere educativo per il gruppo linguistico italiano.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 del 19 dicembre 2017, e successive modifiche, disciplina i criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente del gruppo linguistico italiano.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del 23 ottobre 2018 sono stati approvati i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua e per l’incentivazione delle lingue straniere.

La legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche, reca “Disposizioni collegate all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”. In particolare, gli articoli 31 e 32 di detta legge modificano rispettivamente l’articolo 1, comma 7, della legge provinciale n. 5/1987 e l’articolo 1, comma 2, della legge provinciale n. 18/1988, estendendo la platea dei beneficiari alle organizzazioni impegnate per statuto in “attività culturali o giovanili”.

L’attuale situazione economica colpisce gravemente le attività culturali e rende ancor più necessari finanziamenti portatori di stabilità per le realtà caratterizzate da buoni controlli interni e affidabilità dimostrata negli anni.

In analogia con quanto già previsto per il settore giovani, è opportuno facilitare l’accesso ai vantaggi economici in forma di assegnazione senza pregiudicare l’accesso ai contributi straordinari o per progetti, a volte necessari per fronteggiare emergenze o avversità oggettive ovvero per sostenere progetti di particolare valore per lo sviluppo culturale locale.

Per le ragioni sopra esposte appare opportuno modificare quanto previsto dall’articolo 12, comma 7, dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008/2016, dall’articolo 12, comma 7, dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1415/2017, e dall’articolo 11, comma 7, dei criteri di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1086/2018.

È inoltre necessario adeguare i criteri di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1086/2018 alle suddette modifiche di legge e apportare ai criteri stessi ulteriori adeguamenti che tengano conto delle esigenze tecnico-amministrative emerse di recente. Per ragioni di chiarezza si ritiene opportuno approvare nuovi criteri, revocando la citata deliberazione n. 1086/2018.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 17 gennaio 2017 sono stati approvati i criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione del Servizio giovani per il gruppo linguistico italiano, ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, e della legge provinciale n. 9/2015, e successive modifiche. In particolare, l’articolo 16, comma 1, dei criteri fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo per

progetti al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno.

In considerazione della positiva esperienza del 2020, quando, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 348 del 19 maggio 2020, il termine del 30 settembre è stato anticipato in via sperimentale al 31 luglio, e al fine di una migliore programmazione dei progetti, si ritiene opportuno fissare definitivamente a tale data il termine ultimo di presentazione delle suddette domande.

In occasione delle modifiche sopra descritte, si ritiene infine opportuno correggere un riferimento normativo errato nel testo tedesco dell’articolo 45 dei criteri di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008/2016.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dai criteri di cui all’allegato, stimati in 1.600.000,00 euro nell’esercizio 2021, è garantita dai fondi stanziati sui capitoli 05021.4860, 05021.4920 e 05021.0260 del bilancio finanziario gestionale 2021.

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile e con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota prot. n. 45642 del 15.1.2021).

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi legalmente espressi

quanto segue:

1. Sono approvati i criteri di cui all’allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. È revocata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1086 del 23 ottobre 2018.

3. Sono approvate le seguenti modifiche dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 20 settembre 2016:

3.1. Il comma 7 dell’articolo 12 è così sostituito:

“7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.”.

3.2. Il testo tedesco del comma 1 dell’articolo 45 è così sostituito:

„1. Zur Förderung zugelassen sind auch in zeitweiligen Zweckgemeinschaften (ZZG) zusammengeschlossene Antragsstellende, sofern die Mitglieder bei der Gründung der ZZG dem federführenden Mitglied einen gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsmacht gemäß Artikel 1704 des Zivilgesetzbuches erteilt haben.“.

4. È approvata la seguente modifica dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 del 19 dicembre 2017, e successive modifiche:

4.1. Il comma 7 dell’articolo 12 è così sostituito:

“7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.”.

5. È approvata la seguente modifica dell’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 32 del 17 gennaio 2017:

5.1. Il comma 1 dell’articolo 16 è così sostituito:

“1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 marzo o il 31 luglio di ogni anno.”.

6. I criteri di cui al punto 1 e le modifiche di cui ai punti 3, 4 e 5 trovano applicazione per le domande relative all’anno 2021 e seguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato

Criteri e modalità per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua e delle lingue straniere

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, determinano le modalità di concessione e liquidazione, da parte della Ripartizione provinciale Cultura italiana, di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua nonché delle lingue straniere, ai sensi delle leggi provinciali 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, e 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche.

2. I presenti criteri non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i vantaggi economici previsti vengono concessi per iniziative culturali e formative locali il cui pubblico potenziale è limitato al livello locale oppure per attività non economiche o per attività economiche puramente accessorie.

Art. 2
Beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi a enti, fondazioni, associazioni, incluse le associazioni temporanee di scopo (ATS) di cui all’articolo 36, cooperative e comitati, anche temporanei di scopo, di seguito denominati cumulativamente organizzazioni, che:

a) non perseguono scopo di lucro;

b) operano sul territorio provinciale;

c) per statuto sono impegnate in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua o delle lingue straniere. I contributi per progetti e i relativi contributi integrativi possono essere concessi anche alle organizzazioni che per statuto sono impegnate in attività culturali o giovanili.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono svolgere da almeno un anno attività continuativa nel relativo settore in provincia di Bolzano, in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull’effettiva valenza formativa e sulla capacità di programmazione delle iniziative progettate, nonché sull’opportunità di ampliare il ventaglio e la tipologia dell’offerta sul territorio provinciale.

3. Le iniziative per le quali si presenta domanda devono essere destinate alla collettività e non solo ai propri soci e socie, ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.

4. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

5. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci/socie. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci/le socie dovranno essere almeno cinque.

Art. 3
Organizzazione e trasparenza

1. Per beneficiare dei vantaggi economici, le organizzazioni richiedenti devono operare con correttezza, efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza nella propria gestione contabile e avere una governance adeguata agli scopi sociali e al livello dell’offerta proposta.

2. La governance deve inoltre valorizzare le giovani professionalità e prevedere che i membri dei direttivi che hanno superato i 75 anni di età vengano, di norma, destinati solo a cariche onorifiche.

3. I dati e i documenti relativi all’attività, quali ad esempio i registri di presenza e i nominativi dei partecipanti alle iniziative e del personale docente e amministrativo, devono essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

4. Per i beneficiari di assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), la gestione dovrà essere in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’Amministrazione pubblica, in particolare con gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati e documenti relativi a:

a) l’organizzazione (ad es. attraverso la pubblicazione sul proprio sito della composizione degli organi sociali, dei loro compensi, del curriculum degli organi direttivi);

b) l’attività amministrativa e i servizi erogati (ad es. pubblicazione sul proprio sito degli incarichi conferiti e dei contratti stipulati, del bilancio e delle relazioni programmatiche, delle relazioni consuntive, del bilancio sociale).

5. I dati suddetti dovranno in ogni caso essere sempre accessibili all’ufficio provinciale competente.

Art. 4
Ulteriori presupposti per la concessione dei vantaggi economici

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, sono condizioni necessarie per la concessione dei vantaggi economici:

a) la solidità finanziaria dimostrata dall’organizzazione in pregresso e il grado di affidabilità programmatoria;

b) l’adozione di criteri di economicità e ottimizzazione delle risorse disponibili nell’organizzazione delle attività di promozione linguistica e il conseguimento di positivi riscontri in rapporto ai contenuti proposti.

Art. 5
Codice etico

1. Il codice etico è un complesso di norme etiche, giuridicamente non vincolanti, che indicano ai beneficiari alcuni obiettivi sociali e valori comuni da condividere. Per i beneficiari dei vantaggi economici valgono, per quanto attinenti, le seguenti indicazioni etiche:

a) contenere nel limite del possibile le spese di rappresentanza e di missione, effettuare spese di pubblicità in proporzione ragionevole al volume di attività e alle effettive necessità di ricerca di corsisti;

b) evitare conflitti tra l’interesse individuale e il bene comune;

c) evitare, salvo necessità temporanee, assunzioni o affidamento di incarichi retribuiti a parenti e affini entro il quarto grado, a coniugi o conviventi di fatto di coloro che fanno parte della dirigenza o degli organi direttivi;

d) sostenere l’impegno sociale per l’occupazione giovanile ed evitare di attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti già in pensione;

e) evitare, con le risorse pubbliche e/o negli spazi finanziati con tali risorse, eccessi di pubblicità commerciale, stampa o uso di strumenti di telecomunicazione per propaganda elettorale;

f) evitare atti contrari alla legge 25 giugno 1993, n. 205, sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 6
Tipologia di vantaggi economici

1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:

a) contributi:

1) contributi ordinari per attività, di seguito denominati contributi ordinari,

2) contributi per progetti,

3) contributi per investimenti,

4) contributi integrativi;

b) assegnazioni per attività, di seguito denominate assegnazioni.

Art. 7
Contributi ordinari

1. I contributi ordinari si riferiscono alla programmazione prevista dall’organizzazione richiedente per l’anno solare di riferimento.

2. I contributi ordinari sono concessi in via prioritaria rispetto ai contributi per progetti e integrativi.

3. I beneficiari di un contributo ordinario non possono ottenere nello stesso anno assegnazioni dallo stesso ufficio.

Art. 8
Contributi per progetti

1. I contributi per progetti si riferiscono a iniziative specifiche che per loro natura non rientrano nella programmazione ordinaria dell’organizzazione o che non erano prevedibili prima del termine stabilito per la presentazione della domanda di contributo ordinario.

2. La concessione dei contributi per progetti dipende, oltre che dalla valutazione del progetto secondo i criteri qualitativi, anche dalle disponibilità residue sui capitoli di spesa pubblica dell’unità organizzativa responsabile del procedimento.

3. I contributi per progetti possono essere concessi anche sulla base di bandi.

Art. 9
Contributi per investimenti

1. I contributi per investimenti possono essere concessi per l’acquisto di arredi e attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività di promozione linguistica, nonché per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di organizzazioni con sede operativa nella provincia di Bolzano.

Art. 10
Contributi integrativi

1. I contributi integrativi possono essere concessi qualora, per giustificati motivi, le altre entrate specificate nella domanda di contributo ordinario, per progetti o per investimenti siano risultate inferiori alle previsioni oppure i costi siano risultati superiori a quelli previsti nella domanda.

2. Possono inoltre essere concessi contributi integrativi qualora si ritenga opportuno e possibile, per giustificati motivi o per disponibilità sopravvenute nel bilancio provinciale, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

3. I contributi integrativi possono essere concessi solo per programmi già illustrati nella domanda di contributo ordinario, per progetti o per investimenti.

Art. 11
Assegnazioni

1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni determinanti per la vita culturale locale e con una gestione cui si riconosce ampia fiducia.

2. Le assegnazioni possono essere concesse solo a quelle organizzazioni che:

a) dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori;

b) hanno ottenuto nell’anno precedente vantaggi economici provinciali pari o superiori a 25.000,00 euro;

c) sulla base dell’esperienza pregressa, offrono garanzie di:

1) correttezza, stabilità organizzativa e di programmazione (programmazione pluriennale),

2) gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica di cui all’articolo 3,

3) assenza di perdite di esercizio rilevanti e ricorrenti.

3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali, per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9.

4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 20. Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti.

5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.

6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organizzazione richiedente.

7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.

Art. 12
Vantaggi economici pluriennali

1. Al fine di garantire la continuità di programmazioni consolidate, le organizzazioni possono richiedere contributi ordinari o assegnazioni per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi. I requisiti sono:

a) che l’organizzazione abbia una programmazione pluriennale e continuativa;

b) che l’attività svolta sia frutto di una progettazione scrupolosa presentata con ampio anticipo;

c) che tale progettazione preveda un alto investimento di risorse economiche;

d) che l’organizzazione disponga di una sede amministrativa sul territorio provinciale.

Art. 13
Ammontare dei vantaggi economici

1. I contributi ordinari, i contributi per investimenti e le assegnazioni non possono essere superiori all’80% della spesa ammessa a finanziamento. Per le attività di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), Titolo 1 – Attività per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere, i vantaggi economici non possono essere superiori al 90% della spesa ammessa a finanziamento.

2. Per le assegnazioni l’importo da concedere è inoltre calcolato tenendo conto del vantaggio economico pregresso.

3. Il vantaggio economico concesso non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

4. Il finanziamento può essere quantificato sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.

Art. 14
Risorse economiche

1. I richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal finanziamento provinciale quali:

a) quote sociali;

b) quote di iscrizione alle iniziative;

c) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici;

d) sponsorizzazioni private;

e) atti di liberalità e offerte;

f) eventuali entrate da attività commerciali;

g) altre entrate.

2. Nel piano di finanziamento allegato alla domanda devono essere indicati l’ammontare dell’autofinanziamento e le relative fonti di provenienza.

Art. 15
Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

1. Tutte le domande di concessione di un vantaggio economico, nonché le domande di anticipazione e di liquidazione, devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente, sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione richiedente e presentate entro i termini previsti dai presenti criteri.

2. Le domande possono essere consegnate a mano, spedite a mezzo posta o inoltrate tramite PEC.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo servizio postale, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. L’ufficio provinciale competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online della domanda, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.

5. L’Amministrazione può convocare il richiedente per un colloquio, qualora alcuni punti del programma non risultino chiari.

6. Le domande sono accolte fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio provinciale.

Art. 16
Domande di contributo ordinario

1. Le domande di contributo ordinario devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione dell’organizzazione richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con dati oggettivi sul pubblico frequentante e una valutazione complessiva dei risultati conseguiti;

c) relazione sull’attività programmata, contenente informazioni circostanziate su: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica di docenti o relatori/relatrici, periodo e luogo di svolgimento, collaborazioni con altre organizzazioni. In caso di domande di contributo pluriennale, anche il programma dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni di riferimento, con riepilogo delle entrate e delle uscite dell’anno precedente;

e) breve relazione del/della legale rappresentante circa la solidità finanziaria dell’organizzazione e l’assenza di posizioni debitorie pregresse e irrisolte tali da pregiudicarla. Qualora il documento evidenziasse posizioni debitorie, il richiedente dovrà anche prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente;

f) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi,

3) le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione;

g) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, che, in caso di domande di contributo pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti da proporre nel lungo periodo.

3. In caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche, devono inoltre essere presentati l’atto costitutivo e lo statuto dell’organizzazione.

Art. 17
Domande di contributo per progetti

1. Le domande di contributo per progetti devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 marzo o il 31 luglio di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) programma dettagliato del progetto oggetto della richiesta di finanziamento, con l’indicazione di: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica di docenti o relatori/relatrici, periodo e luogo di svolgimento dell’iniziativa/delle iniziative, collaborazioni con altre organizzazioni;

b) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi all’attività;

c) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

d) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

3. In caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche, devono inoltre essere presentati i seguenti allegati:

a) presentazione dell’organizzazione richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) atto costitutivo e statuto dell’organizzazione.

Art. 18
Domande di contributo per investimenti

1. Le domande di contributo per investimenti devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese e preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione sugli investimenti programmati;

b) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi agli investimenti per i quali si richiede il contributo;

c) preventivi dettagliati delle ditte fornitrici. I costi preventivati per acquisti e lavori di importo inferiore o pari a euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno un preventivo di spesa; i costi preventivati per acquisti e lavori di importo superiore a euro 10.000,00 devono essere documentati con almeno tre preventivi, salvo casi specifici debitamente motivati che rendano necessario il ricorso a un determinato soggetto o a una determinata impresa;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi;

e) cronoprogramma degli investimenti ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche;

f) in caso di presentazione della domanda per la prima volta o in caso di modifiche:

1) presentazione dell’organizzazione richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto,

2) atto costitutivo e statuto dell’organizzazione.

3. Le domande relative all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di locali devono inoltre essere corredate della seguente documentazione:

a) un progetto di destinazione d’uso della struttura;

b) il progetto di massima o esecutivo redatto da un libero/una libera professionista, con indicazione della data di inizio e fine lavori;

c) una stima delle conseguenti nuove spese gestionali, con una dichiarazione su come vi si farà fronte negli esercizi finanziari successivi.

Art. 19
Domande di contributo integrativo

1. Le domande di contributo integrativo devono essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) relazione che giustifichi in modo esauriente la necessità di un ulteriore finanziamento o di una rideterminazione della spesa ammessa o della percentuale di finanziamento;

b) nuovo elenco delle spese preventivate comprensivo del relativo piano di finanziamento;

c) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche.

Art. 20
Domande di assegnazioni

1. Le domande di assegnazioni devono essere presentate prima che siano effettuate le relative spese, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine è perentorio.

2. Le domande devono essere corredate dei seguenti allegati:

a) presentazione dell’organizzazione richiedente, con indicazione del numero di soci/socie in regola con le eventuali quote sociali di iscrizione e della composizione nominativa degli organi sociali previsti dal rispettivo statuto;

b) relazione dettagliata sulla gestione e sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, con dati oggettivi sul pubblico frequentante e una valutazione complessiva dei risultati conseguiti;

c) relazione esaustiva sull’attività programmata, contenente informazioni circostanziate su: obiettivi da raggiungere, pubblico che si intende coinvolgere, qualifica di docenti o relatori/relatrici, periodo e luogo di svolgimento, collaborazioni con altre organizzazioni. In caso di domande di assegnazione pluriennale, anche il programma dovrà avere un’articolazione pluriennale;

d) elenco dettagliato delle spese preventivate e piano di finanziamento relativi all’anno o agli anni per cui si intende richiedere l’assegnazione, con riepilogo delle entrate e delle uscite dell’anno precedente;

e) l’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con una suddivisione per centri di costo relativi ai vari titoli e alle varie tipologie di spesa; nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie, l’organizzazione richiedente dovrà anche prevedere un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente. Il bilancio di esercizio deve dare conto della definizione degli obiettivi perseguiti nell’ambito dell’attività di promozione linguistica rispetto alle altre aree di attività dell’organizzazione e riportare quanto segue:

1) numero di corsi, conferenze o seminari realizzati, numero delle ore di attività di formazione linguistica svolte e numero dei partecipanti alle iniziative ammesse a finanziamento;

2) costi sostenuti per le docenze di formazione linguistica ammesse a finanziamento;

3) ammontare delle spese di gestione delle sedi, imputate alla promozione linguistica;

4) spese sostenute per pubblicizzare l’attività di promozione linguistica;

f) nome della persona che gestisce la contabilità all’interno dell’organizzazione;

g) verbale del collegio dei revisori con dichiarazione di regolarità contabile dell’organizzazione;

h) bilancio di previsione con sviluppo pluriennale in caso di richiesta di assegnazioni pluriennali;

i) estratti delle delibere o dei verbali delle sedute in cui l’assemblea dei soci o l’organo competente approvano i conti consuntivi (bilanci di esercizio), i bilanci preventivi e le relative programmazioni;

j) dichiarazione del revisore iscritto all’albo che attesti la correttezza della spesa sostenuta e la sua riconducibilità all’assegnazione concessa e al programma di attività approvato (a partire dal secondo anno di concessione);

k) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del richiedente, attestante:

1) la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di agevolazione economica per le medesime iniziative e i relativi importi,

3) le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione;

l) cronoprogramma delle attività ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale n. 1/2002, e successive modifiche, che, in caso di domande di assegnazione pluriennale, va circostanziato sia negli obiettivi da raggiungere che nei contenuti da proporre nel lungo periodo.

3. In caso di modifiche devono inoltre essere presentati l’atto costitutivo e lo statuto dell’organizzazione.

Art. 21
Destinazione dei vantaggi economici

1. Il beneficiario può utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per le iniziative per le quali gli stessi sono stati richiesti e concessi.

2. Il beneficiario che riscontri la necessità di destinare il vantaggio economico a scopi diversi da quelli previsti nella domanda iniziale o ad altre spese dovrà presentare all’ufficio provinciale competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione.

3. Per i contributi ordinari e le assegnazioni, l’eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata entro l’anno solare di riferimento del vantaggio economico, a pena di decadenza. La domanda va comunque presentata prima che siano effettuate le relative spese.

4. Il cambio di destinazione è approvato con le stesse procedure previste per la concessione del vantaggio economico.

5. Le modifiche minori che non comportano variazioni del tetto di spesa sono ammesse anche senza un provvedimento dell’ufficio provinciale competente.

Art. 22
Spese ammesse

1. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di vantaggi economici e stabilisce i programmi di attività, degli acquisti e dei lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, sulla base delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti e delle aspettative della collettività. L’ufficio provinciale competente tiene conto dei risultati pregressi raggiunti dalle organizzazioni richiedenti e delle disponibilità nel bilancio provinciale.

2. I programmi di spesa devono essere riconducibili alle finalità statutarie del dell’organizzazione richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste formative in ambito linguistico emerse sul territorio.

3. Possono essere ammesse a finanziamento le seguenti spese:

a) TITOLO 1 – Attività per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere:

1) corsi di tedesco o di lingue straniere con almeno 30 unità di lezione, della durata minima di 45 minuti, e 8 partecipanti che abbiano versato la relativa quota di iscrizione.

In casi particolari, per corsi nella periferia provinciale o corsi di livello linguistico più elevato possono essere finanziate iniziative con un numero inferiore di partecipanti. Le domande devono essere motivate dal richiedente e approvate dall’ufficio provinciale competente.

I giovani al di sotto dei 16 anni sono considerati partecipanti ai corsi di cui al presente punto solamente se questi si svolgono nel periodo di interruzione scolastica estiva.

I compensi dei/delle docenti e i rimborsi per le relative spese di viaggio sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale. Eventuali spese strettamente attinenti allo svolgimento dei corsi (quali ad esempio i costi delle aule, del materiale di cancelleria e didattico e simili) sono riconosciute nella misura massima del 30% del compenso dei/delle docenti,

2) pubblicazioni, materiali didattici, realizzazioni audiovisive, nonché elaborati in tema di bilinguismo, se non finanziate con altri fondi provinciali,

3) progetti, incontri, convegni, seminari, manifestazioni. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatori e relatrici sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale,

4) rappresentazioni cinematografiche, teatrali e realizzazione di video, se funzionali a un più ampio progetto di promozione linguistica,

5) altre iniziative preventivamente concordate che rispondano agli obiettivi delle leggi di riferimento e dei presenti criteri;

b) TITOLO 2 – Personale e gestione:

1) personale non già finanziato ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche:

1.1) personale dipendente (stipendi, trattamento di fine rapporto e oneri riflessi)

1.2) lavoratori e lavoratrici autonomi (compensi e oneri riflessi)

1.3) missioni e rimborsi spese

1.4) formazione e aggiornamento. Non sono ammessi a finanziamento corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria o corsi di formazione professionale.

Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale dell’Amministrazione provinciale.

Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.

I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio a relatori e relatrici sono ammessi fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale,

2) gestione: locazioni, riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie, spese postali, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, imposte e tasse ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni, spese di pubblicità e promozione, materiale di cancelleria, piccola manutenzione e altre spese di gestione e conduzione;

c) TITOLO 3 – Acquisto di attrezzature e arredi e altri investimenti:

1) acquisto di attrezzature e arredi funzionali allo svolgimento dell’attività di promozione linguistica,

2) investimenti per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture destinate allo svolgimento di attività di promozione linguistica, secondo i seguenti criteri di priorità:

2.1) ultimazione di interventi che prevedono diverse e autonome fasi di sviluppo o interventi urgenti

2.2) lavori di manutenzione e di ristrutturazione

2.3) nuovi interventi in territori carenti di analoghe strutture e in presenza di evidenti esigenze del gruppo linguistico italiano.

I provvedimenti di concessione di contributi per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di strutture indicano, ai fini della pianificazione finanziaria, la stima delle conseguenti nuove spese di gestione e le modalità con cui farvi fronte nei successivi esercizi finanziari, sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente.

Il richiedente il contributo per beni immobili deve garantire che la struttura finanziata sia utilizzata per un certo lasso di tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività di promozione linguistica. Ciò avviene, tra l’altro, attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli investimenti di minore entità (attrezzature, arredi, ecc.) viene posto un vincolo per l’utilizzo dei beni finanziati in un rapporto adeguato al finanziamento ricevuto.

4. Le spese di cui ai TITOLI 2 e 3 sono riconosciute, rispettivamente ai sensi della legge provinciale n. 18/1988, e successive modifiche, o della legge provinciale n. 5/1987, e successive modifiche, solo se il richiedente svolge prevalentemente attività di promozione del bilinguismo o attività di incentivazione delle lingue straniere. A tal fine il richiedente deve dichiarare l’attività prevalente, individuata in base alla maggioranza relativa dei costi totali.

Art. 23
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento spese per:

a) premi in denaro;

b) corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria;

c) viaggi, gite e altre attività che rivestano prevalente carattere ricreativo, se non strettamente attinenti all’organizzazione di specifici progetti già ammessi a finanziamento;

d) soggiorni-studio all’estero;

e) attività a carattere formativo e di aggiornamento rientranti in ambito scolastico;

f) spese di rappresentanza, anche a favore di soci/socie o dipendenti del richiedente;

g) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a persone ufficialmente candidate agli stessi;

h) manifestazioni di carattere liturgico;

i) eventi con espresse finalità di beneficenza o con prevalente finalità di promozione turistica;

j) manifestazioni sportive;

k) attività corsistiche e cicli di conferenze su tematiche riconducibili a finalità commerciali o alle finalità di altre normative provinciali di settore;

l) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;

m) interessi di mora o contravvenzioni;

n) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

o) ammortamenti;

p) imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dall’organizzazione;

q) offerte e altri contributi di solidarietà;

r) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.

Art. 24
Criteri qualitativi per la valutazione delle attività

1. La concessione dei vantaggi economici tiene conto della capacità del richiedente di proporre un’iniziativa di promozione delle lingue che privilegi l’aspetto formativo e di accrescimento della persona e sia intesa come un insieme di attività organiche e strutturate secondo metodologie didattiche specificamente sviluppate per il miglioramento delle competenze linguistiche, al fine di incrementare le occasioni di contatto e confronto tra le persone di tutti i gruppi linguistici.

2. In particolare la sostenibilità delle iniziative di promozione delle lingue viene valutata secondo le seguenti priorità di politica culturale:

a) coerenza e innovazione del progetto rispetto al fabbisogno ed eventuale presenza di una strategia a lungo termine;

b) ampiezza e qualificazione del target di riferimento;

c) rilevanza territoriale;

d) adeguato livello di comunicazione;

e) prospettiva di continuità e di sviluppo del progetto (replicabilità, estensione e qualità delle collaborazioni);

f) copertura di spazi di intervento per i quali si sono registrate particolari carenze o svolgimento in località periferiche della provincia, ove si registrino particolari esigenze della comunità italiana;

g) rispondenza ai bisogni espressi dalla collettività, anche nella programmazione. Gli organizzatori devono evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con altre iniziative analoghe e devono evidenziare gli obiettivi da raggiungere, il pubblico che si intende coinvolgere, la qualifica dei/delle docenti o dei relatori/delle relatrici e il periodo e il luogo di svolgimento;

h) sperimentazione di nuovi ed efficaci metodi didattici o formativi nell’ambito delle lingue.

3. Verranno inoltre valutati positivamente:

a) il cofinanziamento dell’iniziativa da parte di altri enti pubblici, fondazioni, aziende o privati;

b) la ricerca di nuovo pubblico attraverso azioni mirate o strategie di medio-lungo periodo;

c) l’incentivazione dell’occupazione giovanile e/o qualificata;

d) la collaborazione con istituzioni qualificate nell’ambito della promozione linguistica o con altri enti e associazioni del territorio, nonché le sinergie fra reti di associazioni di Bolzano e periferia;

e) la capacità di esportazione delle proposte e la loro circuitazione fra più località della provincia;

f) il curriculum del referente didattico/della referente didattica o del coordinatore/della coordinatrice dell’attività.

4. Particolare rilevanza è attribuita alle attività proposte in cogestione da più organizzazioni, nell’ambito di un’iniziativa comune. Sono invece valutate con riserva le richieste di finanziamento da parte di organizzazioni nate per scissione da altre organizzazioni, almeno per il primo periodo della loro attività.

5. Coloro che organizzano le iniziative promuovono la partecipazione delle persone con disabilità mediante l’adozione di misure specifiche e garantiscono il loro accesso ai luoghi in cui tali iniziative si svolgono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

6. I criteri qualitativi contenuti nel presente articolo possono essere ulteriormente definiti in caso di bandi per la concessione di contributi per progetti.

Art. 25
Anticipazioni

1. In caso di contributi, è possibile richiedere l’erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) un’anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell’80% dell’ammontare delle singole tipologie di contributo concesso per l’anno di riferimento. Tale anticipazione va richiesta contestualmente alla domanda di contributo;

b) un’anticipazione il cui importo non può superare la misura massima dell’80% dell’ammontare complessivo dei contributi ordinari concessi nell’anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di anticipazione. Tale anticipazione è erogata in attesa della concessione del contributo per l’anno di competenza e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento della struttura, nonché a spese per il personale dipendente. La relativa domanda deve essere presentata entro il 10 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo.

2. In caso di mancata concessione del contributo, l’anticipo erogato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 26
Rendiconto delle anticipazioni

1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo vantaggio economico, entro i seguenti termini: preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione dell’anticipazione.

2. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 1, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno.

3. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni possono essere liquidati ulteriori importi.

4. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.

Art. 27
Termini per la rendicontazione dei contributi

1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro il termine massimo del 30 settembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Nel caso di contributi relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro e non oltre il 30 settembre dell’anno successivo alle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario (ad es. inerzia, ritardo o irregolarità), il contributo è revocato.

4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

Art. 28
Rendicontazione dei contributi ordinari e per progetti

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi ordinari i beneficiari devono presentare:

a) la domanda di liquidazione;

b) la documentazione di spesa, ossia:

1) un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato 1 e può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente,

2) in alternativa, i singoli documenti di spesa (come fatture, scontrini, parcelle, ecc.) fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente,

3) i beneficiari possono limitare la produzione dei documenti di spesa all’importo del contributo concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per l’esecuzione delle iniziative agevolate è stata sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in loro possesso;

c) il conto consuntivo (bilancio di esercizio) o il rendiconto gestionale ordinario. In particolare:

1) per le organizzazioni che beneficiano di contributi superiori a 50.000,00 euro: il conto consuntivo (bilancio di esercizio) dell’anno precedente, redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti,

2) per le organizzazioni che beneficiano di contributi pari o inferiori a 50.000,00 euro: il rendiconto gestionale ordinario dell’anno precedente.

Nel caso il documento evidenziasse posizioni debitorie il richiedente dovrà predisporre un piano di rientro pluriennale e trasmetterlo all’ufficio provinciale competente.

I documenti di cui alla presente lettera sono richiesti anche al fine di valutare il livello di economicità e trasparenza del soggetto finanziato e la ricaduta sociale del finanziamento erogato;

d) dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime iniziative e i relativi importi,

3) lo svolgimento dell’intero o parziale programma di attività ammesso a contributo,

4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei programmi ammessi a contributo. La parte di spesa ammessa che eccede la misura del contributo potrà comprendere le ore di volontariato di cui alla lettera f);

e) l’estratto della delibera o del verbale della seduta nella quale l’assemblea dei soci o l’organo competente approva la relazione sull’attività svolta, il rendiconto gestionale o il conto consuntivo (bilancio di esercizio) relativi all’anno di riferimento del contributo ordinario;

f) i prospetti relativi all’attività di volontariato di cui all’articolo 32, con i nominativi degli operatori e delle operatrici volontari e la tipologia delle prestazioni da loro rese nonché i giorni e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo.

2. Ai fini della rendicontazione dei contributi per progetti i beneficiari devono presentare:

a) la documentazione di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 1;

b) una relazione illustrativa dell’attività svolta che evidenzi i risultati conseguiti con la realizzazione del progetto linguistico.

Art. 29
Rendicontazione dei contributi per investimenti

1. La documentazione di spesa per la rendicontazione dei contributi per investimenti è composta da:

a) la domanda di liquidazione;

b) un elenco semplice dei documenti di spesa;

c) i documenti di spesa (come fatture, scontrini, parcelle, ecc.), fino alla concorrenza della spesa ammessa, debitamente quietanzati e controfirmati dal/dalla legale rappresentante del richiedente;

d) l’estratto dell’inventario del beneficiario da cui risulti la presa in consegna dei beni mobili acquistati con il contributo provinciale, con l’indicazione del luogo in cui sono custoditi e del responsabile per la loro custodia;

e) la dichiarazione, a cura del/della legale rappresentante del beneficiario, attestante:

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e la consapevolezza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere,

2) gli uffici o enti presso i quali sono state presentate altre istanze di agevolazione economica o si sono ottenuti vantaggi economici per i medesimi investimenti e i relativi importi,

3) lo svolgimento dell’intero o parziale programma di investimenti ammessi a contributo,

4) l’ammontare della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti.

Art. 30
Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione dell’intero vantaggio economico la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.

2. Se, invece, le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.

3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta l’assegnazione di un finanziamento che non potrà essere superiore all’ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.

4. Per la liquidazione del vantaggio economico l’ufficio provinciale competente verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con l’elenco delle spese preventivate allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, ai sensi del comma 6 del presente articolo, qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio provinciale ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento o la maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.

6. Sono ammesse compensazioni fra le singole voci di spesa, di norma fino a una variazione massima del 25% del loro importo, all’interno dei singoli titoli di spesa di cui all’articolo 22.

7. In sede di liquidazione dei vantaggi economici, l’ufficio provinciale competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.

8. Sui singoli documenti di spesa andrà apposto il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.

Art. 31
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente:

a) devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) devono essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;

c) devono essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario: questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio provinciale competente su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario del vantaggio economico;

d) devono essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;

e) in caso di contributi ordinari e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell’anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure ove l’iniziativa interessi anche parte dell’anno successivo ovvero venga svolta in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione. Resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;

f) in caso di investimenti strutturali e di progetti, possono riguardare anche obbligazioni assunte dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.

Art. 32
Volontariato

1. Le organizzazioni possono giustificare la parte di spesa ammessa che eccede la misura del vantaggio economico quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa, alle organizzazioni di cui al comma 1 è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci/socie e aderenti, un importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa.

3. L’organizzazione beneficiaria non può avvalersi del suddetto beneficio per la partecipazione dei soci/delle socie alle sedute degli organi istituzionali.

4. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.

Art. 33
Obblighi del beneficiario

1. Fatti salvi gli ulteriori obblighi di cui ai presenti criteri, il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati, intervenuta successivamente alla data della domanda di concessione o di liquidazione.

Art. 34
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 % dei beneficiari.

2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’Ufficio Spese della Provincia e/o da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Cultura italiana e da due funzionari.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.

4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio provinciale competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall’ufficio provinciale competente.

5. Il controllo verte su:

a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;

b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;

c) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio provinciale competente per la liquidazione dei vantaggi economici e la sua riconducibilità alle spese ammesse;

d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’organizzazione;

e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;

f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e la governance adeguata agli scopi sociali;

g) la correttezza e trasparenza del conto consuntivo (bilancio di esercizio) o rendiconto gestionale;

h) la corretta compilazione, a cura dei/delle docenti, dei registri di presenza delle attività formative quali corsi, seminari, conferenze e lezioni;

i) eventuali ulteriori ambiti di verifica.

Art. 35
Pubblicità e trasparenza

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e per consentire alla cittadinanza di sentire come proprie le iniziative sostenute con denaro pubblico e di esercitare il proprio diritto alla partecipazione e al controllo, tutte le iniziative finanziate secondo i presenti criteri devono essere debitamente pubblicizzate e devono evidenziare, in proporzione adeguata rispetto ad altri enti cofinanziatori, il sostegno provinciale.

2. Le diverse forme di pubblicizzazione (dépliant, poster, cartoline, annunci a mezzo stampa, pagine web, ecc.) delle attività finanziate devono riportare quanto segue: “La presente iniziativa è realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”. Tale dicitura dovrà essere accompagnata dal logo della Provincia (aquila), nonché da eventuali altri simboli grafici in base alle indicazioni dell’ufficio provinciale competente.

3. I beneficiari forniscono tempestivamente al competente ufficio provinciale, prima della loro diffusione, i programmi di attività e il materiale promozionale.

4. Eventuali omissioni sono tenute in debita considerazione in sede di concessione di futuri vantaggi economici.

5. Le sedi operative devono disporre di adeguata segnaletica, ben distinguibile dalla pubblica via, e, nel caso abbiano beneficiato di vantaggi economici provinciali per i propri locali, devono apporre in posizione ben visibile una targa con la seguente dicitura: “La presente struttura è stata realizzata con il sostegno della Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Cultura italiana”.

6. Al fine di documentare l’attività di promozione linguistica, il beneficiario che intenda realizzare piccole pubblicazioni, anche sotto forma di incisioni audiovisive, nell’ambito delle iniziative approvate, deve attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:

a) il copyright deve rimanere al beneficiario del vantaggio economico oppure può, in casi specifici e motivati, essere condiviso con una casa editrice, che collabori all’editing ed eventualmente alla distribuzione dell’opera;

b) una volta ultimata, l’opera deve essere adeguatamente pubblicizzata e messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

7. La Provincia può pubblicare anche online ogni informazione utile alla cittadinanza riguardante il finanziamento delle attività di promozione linguistica, ivi comprese le relazioni programmatiche e il bilancio sociale.

Art. 36
Le associazioni temporanee di scopo

1. Ai vantaggi economici possono accedere anche i richiedenti costituiti in forma congiunta sotto forma di associazione temporanea di scopo (ATS), qualora detta costituzione avvenga con il contestuale conferimento al capofila, da parte degli aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del Codice civile.

2. I soggetti aderenti alla ATS devono possedere i requisiti e perseguire gli obiettivi indicati nelle leggi provinciali n. 18/1988, e successive modifiche, o n. 5/1987, e successive modifiche, nonché, in caso di contributi per progetti a organizzazioni impegnate per statuto in attività culturali o giovanili, nelle leggi provinciali n. 9/2015, e successive modifiche, o n. 13/1983, e successive modifiche. I suddetti soggetti non potranno delegare a terzi la realizzazione dell’iniziativa.

3. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia amministrativa, civile, fiscale, economica e gestionale, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati. Ciò premesso, il soggetto capofila, in quanto unico destinatario dei vantaggi economici concessi, è responsabile del corretto svolgimento dell’iniziativa dinanzi all’Amministrazione provinciale oltre che nei confronti dei terzi, e tiene operativamente i rapporti amministrativi e finanziari con l’Amministrazione provinciale. Inoltre, il soggetto capofila risponde dinanzi all’Amministrazione provinciale di eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate nei controlli a campione ai sensi dell’articolo 34 dei presenti criteri, anche se nel frattempo è intervenuto lo scioglimento dell’ATS.

4. È fatto espresso divieto ai soci dell’ATS di emettere fattura agli altri aderenti.

5. L’ATS ha per sua natura validità limitata e si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti

a) alla completa realizzazione dell’iniziativa, con la liquidazione del vantaggio economico ad avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione provinciale;

b) al verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per uno dei casi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 37
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia autonoma di Bolzano per manifestazioni e iniziative di qualsiasi tipo viene concesso formalmente dal/dalla Presidente della Provincia o dall’Assessora/Assessore competente su esplicita e documentata richiesta dell’organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o vantaggi economici a favore delle manifestazioni per le quali è stato accordato.

Art. 38
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nei presenti criteri si rimanda a quanto già previsto dalle leggi provinciali n. 18/1988, e successive modifiche, n. 5/1987, e successive modifiche, e n. 17/1993, e successive modifiche.

Allegato 1

(articolo 28, comma 1, lettera b), e comma 2)

1. L’elenco dei documenti di spesa per la rendicontazione dei contributi deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) beneficiario;

b) oggetto della prestazione;

c) periodo di svolgimento dell’attività;

d) numero e data del documento e della quietanza di pagamento;

e) importo;

f) eventuali quote relative a oneri fiscali, previdenziali, assicurativi;

g) eventuale data di versamento delle ritenute tramite F24;

h) indicazione di quali documenti di spesa sono stati presentati ad altri uffici provinciali, enti locali e istituzioni private che concedono finanziamenti per le stesse voci di spesa.

2. Il/La legale rappresentante del soggetto beneficiario dichiara espressamente che i documenti contabili, indicati nell’elenco con il/i n. ___, sono stati emessi da membri dell’organo direttivo o da loro parenti e affini entro il quarto grado, dal/dalla loro coniuge o convivente di fatto o da collaboratori retribuiti/collaboratrici retribuite. Il/La legale rappresentante dichiara altresì che tali spese sono state espressamente e consapevolmente approvate dal direttivo.

3. Il/La legale rappresentante dichiara che il controllo di attinenza dei documenti contabili alla spesa ammessa è stato eseguito:

  personalmente

  avvalendosi della collaborazione retribuita del sig./della sig.ra ..................

  avvalendosi della collaborazione volontaria del sig./della sig.ra ..................

  avvalendosi di un collegio di revisori dei conti.

4. Il/La legale rappresentante dichiara che la contabilità dell’organizzazione è tenuta:

  dal sig./dalla sig.ra ……………

  dallo Studio ……………

5. Io (nome e cognome) ………………………………………..., legale rappresentante di…………………., dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali che discendono dalle false dichiarazioni e di averne informato il direttivo. Tali responsabilità sono riassunte nell’articolo 2/bis e nell’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che si trascrivono nel presente modulo e s’intendono conosciuti per sottoscrizione in calce.

Art. 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 (nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

Indebita percezione di vantaggi economici

1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare di cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.

2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.

3. (abrogato)

4. Quando per fatti di cui al comma 1 la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del vantaggio economico conseguito. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

4/bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente articolo, se più favorevoli, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

5. (abrogato)

Art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 17/1993

(nel testo vigente alla data di pubblicazione dei presenti criteri)

6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2/bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione, il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.

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