1. Non sono ammissibili a finanziamento spese per:
a) premi in denaro;
b) corsi regolari di istruzione scolastica e universitaria;
c) viaggi, gite e altre attività che rivestano prevalente carattere ricreativo, se non strettamente attinenti all’organizzazione di specifici progetti già ammessi a finanziamento;
d) soggiorni-studio all’estero;
e) attività a carattere formativo e di aggiornamento rientranti in ambito scolastico;
f) spese di rappresentanza, anche a favore di soci/socie o dipendenti del richiedente;
g) compensi a componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e a persone ufficialmente candidate agli stessi;
h) manifestazioni di carattere liturgico;
i) eventi con espresse finalità di beneficenza o con prevalente finalità di promozione turistica;
j) manifestazioni sportive;
k) attività corsistiche e cicli di conferenze su tematiche riconducibili a finalità commerciali o alle finalità di altre normative provinciali di settore;
l) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie;
m) interessi di mora o contravvenzioni;
n) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
o) ammortamenti;
p) imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dall’organizzazione;
q) offerte e altri contributi di solidarietà;
r) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata.