(1) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 11 (Norma transitoria)
1. Tenuto conto dello stato di emergenza in conseguenza del ri-schio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al fine di garantire la continuità essenziale delle attività a tutela dei consumatori ed utenti come servizio indispensabile per la cittadinanza di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere all’associazione senza scopo di lucro “Centro tutela consumatori ed utenti” dei finanziamenti nei limiti del contributo annuo determinato dalla stessa Giunta nel periodo intercorrente tra la cessazione dei finanziamenti per effetto dell’articolo 7 della legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2, e l’assegnazione del servizio a seguito della gara già avviata.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per l’anno 2020, in 125.000,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-mento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-gramma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.