(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 23/quater della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis. Al fine di incrementare la crescita generalizzata e la produttività dell’economia locale, la Provincia può concedere contributi a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma di consorzio o di cooperativa o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale. Tali centri forniranno assistenza tecnica a favore delle imprese nell’ambito della formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende. I contributi di cui al presente comma sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2020 in 420.000,00 euro per l’anno 2021 e in 420.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.