(1) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, le parole: “la spesa massima di 11.800.000,00 euro per l’anno 2020, di 7.850.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.850.000,00 euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle parole: “la spesa massima di 16.023.800,00 euro per l’anno 2020, di 7.050.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.050.000,00 euro per l’anno 2022”.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è inserito il seguente comma:
“2/bis Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l’anno 2020.”
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 200.000,00 euro per l’anno 2020. È altresì autorizzata per l’anno 2021 e per l’anno 2022 la spesa massima di 800.000,00 euro ciascuno che rappresenta il costo a regime degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 14.423.800,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante i corrispondenti stanziamenti iscritti nel fondo speciale “Fondo per l’attuazione degli accordi per il personale – Fondo rinnovi contrattuali” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022