(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500,00 euro per l’anno 2020 in 4.000,00 euro per l’anno 2021 e in 4.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.