(1) Il/la richiedente soddisfa il requisito dell’idoneità morale se:
- non ha riportato alcuna condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi;
- non ha riportato alcuna condanna definitiva a pena detentiva per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- non è destinatario/destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- non ha riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, alcuna condanna per delitti che comporti la pena accessoria dell’interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale;
- non ha riportato alcuna condanna per contravvenzioni che comporti la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35/bis del codice penale.
(2) Nei casi elencati al comma 1, lettere a), b) e c), il requisito è tuttavia da considerarsi soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale e dell’articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
(3) Nei casi di condanna di cui al comma 1, lettere d) ed e), il requisito è da considerarsi non soddisfatto per l’intera durata della pena accessoria;
(4) Il requisito dell’idoneità morale inizialmente posseduto viene meno quando:
- apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- la persona interessata ha riportato una condanna o è stata sottoposta ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 1;
- alla persona interessata sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle norme sulle condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o dell’attività di servizio pubblico non di linea e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell’autorizzazione.
(5) Il venir meno del requisito dell’idoneità morale comporta, per gli iscritti, la cancellazione dal ruolo, salvo i casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 1, per i quali è disposta la sospensione, limitatamente alla durata della pena.