(1) Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni adottano i propri regolamenti sull’esercizio del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, sulla base di un regolamento tipo vincolante con i contenuti minimi, predisposto dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano. I Comuni che condividono un unico bacino d’utenza adottano un regolamento coordinato.
(2) Con i regolamenti di cui al comma 1 i Comuni determinano:
(3) Con il regolamento i Comuni possono inoltre prevedere: