(1) Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un’utenza indifferenziata. La prestazione del servizio è obbligatoria all’interno del territorio definito dal regolamento comunale.
(2) Lo stazionamento avviene in luoghi pubblici appositamente individuati dal Comune. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal regolamento comunale.
(3) Il prelevamento dei passeggeri, ovvero l’inizio del servizio, ha luogo all’interno del territorio del bacino d’utenza definito dal regolamento comunale, il trasporto può avvenire verso qualunque destinazione. Per le destinazioni al di fuori del bacino d’utenza è necessario l’assenso del/della conducente.
(4) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del passeggero o dei passeggeri, dietro pagamento di un corrispettivo. Tale corrispettivo è calcolato sulla base di tariffe determinate dai Comuni. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
(5) Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere munite di tassametro omologato, leggendo il quale è possibile dedurre il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili all’interno dell’autovettura.
(6) Le autovetture adibite al servizio di taxi sono di colore bianco e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».
(7) La pubblicità sui veicoli adibiti al servizio di taxi è ammessa nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del Codice della strada e all’articolo 57 del Regolamento al Codice della strada. La pubblicità non deve pregiudicare la riconoscibilità del veicolo quale mezzo di trasporto pubblico.
(8) Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d’ordine e un contrassegno con la scritta in nero «servizio pubblico», del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.