(1) Al fine del libero esercizio della propria attività i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
(2) Nei casi di cui al comma 1 il/la titolare di licenza o autorizzazione può conferire alle figure giuridiche previste da detto comma la propria licenza o autorizzazione salvo rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza o esclusione dalle medesime figure giuridiche.
(3) In caso di recesso la licenza o l’autorizzazione potrà essere ritrasferita al socio conferente solo una volta trascorso un periodo di almeno un anno dal recesso.