(1) I Comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di servizio taxi e di servizio di noleggio con conducente sul proprio territorio, nel rispetto del presente regolamento.
(2) Al fine di ottenere una maggiore razionalità ed efficienza, più Comuni possono organizzare i servizi in ambiti territoriali sovracomunali mediante stipula di apposite convenzioni di collaborazione.
(3) È compito dei Comuni: