(1) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
(2) Gli eredi del/della titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento dell’età prevista dalla legge per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP) da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 11 e in possesso dei requisiti prescritti.
(3) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell’autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell’autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l’intero periodo di durata della malattia, dell’invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
(4) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.
(5) I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 11, conformemente a quanto previsto dall’articolo 230/bis del codice civile.