(1) In tutte le zone perimetrate in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio, sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche sono consentiti i seguenti interventi:
(2) Nelle sole zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato prima dell’esecuzione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d) ed e), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11. La verifica deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti.
(3) La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacità di servizio dell'infrastruttura stessa.