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a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 5  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3))

(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico elevato, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati all’articolo 4, nonché quelli di seguito specificati:

  1. demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;
  2. ampliamento di edifici esistenti, purché con contestuale adozione di misure volte a ridurne la vulnerabilità,
  3. realizzazione di parcheggi;
  4. realizzazione di altri tipi di impianti non classificabili come cubatura fuori terra, che abbiano comunque destinazione d’uso e caratteristiche tali da non generare pericolo e da non poter subire danni rilevanti;
  5. nuove costruzioni, modifica della destinazione d’uso e ampliamenti di edifici esistenti all’interno di insediamenti, zone edificabili o presso aziende agricole, purché non risulti incrementato il rischio esistente;
  6. nuove costruzioni e ampliamenti, esclusivamente nelle aree a rischio di slittamento di neve (GS) di cui alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, purché non risulti incrementato il rischio esistente.

(2) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a f), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

(3) All’interno di insediamenti è consentito individuare nuove zone edificabili purchè, anche dopo aver ponderato gli interessi coinvolti e le alternative, non si trovi una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano comunale. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata solo successivamente alla realizzazione e al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

  1. verifica del pericolo idrogeologico secondo l’articolo 10 e determinazione di misure di sicurezza che consentano una definitiva riclassificazione dell’area in oggetto quanto meno come zona in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio (H2);
  2. qualora la riduzione del pericolo ai sensi della lettera a) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica ai sensi dell’articolo 11 devono essere stabilite prescrizioni e misure, relative all’utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità e il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) o minore.

(4) Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 55, commi 5, 6 e 7, della legge.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23
ActionActionArt. 1  (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2  (Disposizioni generali)
ActionActionArt. 3  (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico)
ActionActionArt. 4  (Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4))
ActionActionArt. 5  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3))
ActionActionArt. 6  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti  nelle zone a pericolo idrogeologico medio (H2))
ActionActionArt. 7  (Interventi su infrastrutture di viabilità e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))
ActionActionArt. 8  (Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale)
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ActionActionArt. 10  (Verifica del pericolo idrogeologico)
ActionActionArt. 11  (Verifica di compatibilità idrogeologica)
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ActionActionArt. 14  (Entrata in vigore)
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