(1) Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica del pericolo idrogeologico, di seguito denominata verifica di pericolo. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.
(2) La verifica di pericolo è da effettuare, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, nei seguenti casi:
(3) Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. I risultati delle verifiche di pericolo sono recepiti nel piano delle zone di pericolo alla sua prima rielaborazione o modifica.
(4) Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. A tal fine si applica la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno.