(1) Il presente regolamento detta, in esecuzione dell’articolo 55, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli definiti nell’articolo 2, dovuti ad eventi naturali valutati nei piani delle zone di pericolo, di seguito denominati piani, differenziati secondo il grado e la natura del rischio accertato. A questo scopo vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico.
(2) Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione dei rischi derivanti da pericoli idrogeologici:
(3) Le norme del presente regolamento non si applicano né alle aree sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, né agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.