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a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

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1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 4  (Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4))

(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purché senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico:

  1. demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
  3. restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
  4. misure volte a mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone a pericolo alluvione molto elevato è consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione di superficie utile all’esterno dell’area interessata dal pericolo, in misura non superiore a quella esposta all’allagamento, purché, contestualmente, sia dismessa l’equivalente superficie esposta e sia effettuata una verifica strutturale della tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
  5. misure per l’adeguamento igienicosanitario degli edifici, necessarie per il rispetto di obblighi imposti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d’uso;
  6. sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, fra le quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
  7. modifica della destinazione d’uso degli immobili, nei casi previsti dalla legge, purché ciò comporti una limitazione dell’eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture.

(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l’adeguamento di edifici esistenti alle prescrizioni di legge o degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell’incolumità pubblica; ciò anche con la realizzazione di volumi tecnici indispensabili.

(3) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

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ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 23
ActionActionArt. 1  (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2  (Disposizioni generali)
ActionActionArt. 3  (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico)
ActionActionArt. 4  (Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4))
ActionActionArt. 5  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3))
ActionActionArt. 6  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti  nelle zone a pericolo idrogeologico medio (H2))
ActionActionArt. 7  (Interventi su infrastrutture di viabilità e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))
ActionActionArt. 8  (Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale)
ActionActionArt. 9  (Impianti sportivi e impianti per il tempo libero)
ActionActionArt. 10  (Verifica del pericolo idrogeologico)
ActionActionArt. 11  (Verifica di compatibilità idrogeologica)
ActionActionArt. 12  (Delocalizzazione e altri provvedimenti)
ActionActionArt. 13  (Abrogazione di norme)
ActionActionArt. 14  (Entrata in vigore)
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