(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purché senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico:
- demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
- restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
- misure volte a mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone a pericolo alluvione molto elevato è consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione di superficie utile all’esterno dell’area interessata dal pericolo, in misura non superiore a quella esposta all’allagamento, purché, contestualmente, sia dismessa l’equivalente superficie esposta e sia effettuata una verifica strutturale della tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
- misure per l’adeguamento igienicosanitario degli edifici, necessarie per il rispetto di obblighi imposti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d’uso;
- sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, fra le quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
- modifica della destinazione d’uso degli immobili, nei casi previsti dalla legge, purché ciò comporti una limitazione dell’eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture.
(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l’adeguamento di edifici esistenti alle prescrizioni di legge o degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell’incolumità pubblica; ciò anche con la realizzazione di volumi tecnici indispensabili.
(3) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.