1. La responsabile tecnica/Il responsabile tecnico dell’assistenza è competente, in collaborazione con la direttrice/al direttore o la/il responsabile della struttura, per la cura e l’assistenza delle e degli ospiti e può essere comune a più strutture.
2. La responsabile tecnica/Il responsabile tecnico dell’assistenza deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche professionali:
a) operatrice/operatore socio-assistenziale;
b) assistente geriatrica/geriatrico e assistente socio-assistenziale, con relativa qualificazione aggiuntiva;
c) infermiera/infermiere.
3. Il comma 2 non si applica alle persone che erano già titolari della funzione alla data di applicazione delle presenti disposizioni.
4. La sfera di competenza della funzione di responsabile tecnica/tecnico dell'assistenza è orientata soprattutto agli standard qualitativi di cui all’articolo 23.