1. Il personale può essere impiegato a breve termine in più strutture, qualora ciò sia funzionale a una migliore erogazione dei servizi, purché sia garantito il parametro minimo all’interno di ogni singola struttura. Nelle strutture con meno di 50 posti letto vanno definite soprattutto forme di collaborazione con altre strutture, tali da rendere possibile una gestione flessibile e comune a più strutture del personale o di parte di esso. Analoghe forme di cooperazione vanno sviluppate con i servizi territoriali.
2. In caso di variazioni dei posti letto all’interno delle strutture di un ente gestore, si procede ad un adeguamento proporzionale dei parametri del personale prescritti, con decorrenza dalla dichiarazione di idoneità al funzionamento o dall’autorizzazione.