1. Il personale addetto all’assistenza diretta e all’assistenza per le attività diurne deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche professionali:
a) assistente geriatrica/geriatrico e assistente socio-assistenziale;
b) assistente per soggetti portatori di handicap;
c) educatrice/educatore sociale o educatrice/educatore per soggetti portatori di handicap (qualifica ad esaurimento);
d) educatrice/educatore professionale;
e) operatrice/operatore socio-assistenziale;
f) tecnica/tecnico dei servizi sociali;
g) infermiera generica/infermiere generico (qualifica ad esaurimento);
h) assistente per le attività diurne;
i) operatrice socio-sanitaria/operatore socio-sanitario;
j) massaggiatrice/massaggiatore, massofisioterapista;
k) inserviente frequentante la formazione per le qualifiche di cui alle lettere e) ed i);
l) qualifiche professionali ad esaurimento previste da precedenti discipline.
m) operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione;
n) operatrice socio-sanitaria/operatore socio-sanitario in formazione;
o) operatore socio-sanitario specializzato/ operatrice socio-sanitaria specializzata.
2. Almeno il 45 per cento delle unità di personale operative nell'assistenza diretta presso la struttura deve appartenere perlomeno a una delle seguenti qualifiche:
a) assistente geriatrica/geriatrico e assistente socio-assistenziale in possesso di formazione post-qualifica;
b) assistente per soggetti portatori di handicap in possesso di formazione post-qualifica;
c) educatrice/educatore sociale o educatrice/educatore per soggetti portatori di handicap (qualifica ad esaurimento);
d) educatrice/educatore professionale;
e) operatrice/operatore socio-assistenziale;
f) tecnica/tecnico dei servizi sociali;
g) infermiera generica/infermiere generico (qualifica ad esaurimento);
h) operatrici e operatori socio-sanitari che hanno concluso con esito positivo il modulo di specializzazione in gerontologia.
i) operatore socio-sanitario specializzato/ operatrice socio-sanitaria specializzata;
j) personale infermieristico o riabilitativo impiegato al di sopra del parametro di personale per l'assistenza di base ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b);
k) operatori e operatrici socio-sanitari con 5 anni di esperienza professionale nella cura e nell’accompagnamento degli anziani/delle anziane, se è garantito un adeguato accom-pagnamento da parte dell’operatrice/ opera-tore socio-assistenziale o dell’infermiera/ infermiere e dato il seguente parametro di personale: 1 operatrice/operatore socio-assistenziale o infermiera/infermiere equiva-lente a tempo pieno (ETP) in servizio ogni 2 operatori socio-sanitari/operatrici socio-sanitarie in servizio.
3. Il personale infermieristico deve essere in possesso del diploma universitario di infermiere (o diploma equipollente) ed essere iscritto al relativo ordine professionale.
4. Il personale riabilitativo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche professionali:
a) fisioterapista;
b) terapista occupazionale;
c) logopedista.
5. Il personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode ecc.) deve essere in possesso dei requisiti previsti dai contratti collettivi intercompartimentali e di comparto.