1. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, di seguito denominati genitori, presentano all’ente gestore del servizio la domanda di ammissione allegando il verbale di accertamento della disabilità rilasciato dalla commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, corredato di eventuale altra certificazione medica specialistica.
2. La certificazione dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, è il presupposto di base per l’ammissione del bambino o della bambina al servizio. Qualora la richiesta di accertamento sia presentata alla commissione medica di cui all’articolo 4 della citata legge in concomitanza con la domanda di iscrizione al servizio, il gestore deve acquisire tale certificazione prima di ammettere il bambino o la bambina.
3. Il gestore del servizio (per gli asili nido il Comune gestore, per le microstrutture, comprese quelle aziendali, l’ente gestore privato), una volta acquisita agli atti tutta la documentazione del caso, convoca il gruppo di valutazione per programmare il concreto inserimento del bambino o della bambina nel servizio.