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Delibera 11 settembre 2018, n. 905
Approvazione Criteri finanziamento personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali e modifica della deliberazione n. 1054-2017

ALLEGATO A

Criteri per il finanziamento del personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali

Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano il finanziamento del personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali, di seguito denominati servizi, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”, e successive modifiche, affinché tali servizi possano offrire ai citati bambini un’accoglienza inclusiva, parità di accesso e la possibilità di sviluppare al meglio il proprio potenziale, come previsto dall’articolo 21, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42, recante “Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia”.

Articolo 2
Soggetti interessati e personale qualificato

1. Hanno diritto all’assegnazione di personale qualificato specializzato i bambini e le bambine in possesso della certificazione dell’handicap rilasciata dalla commissione medica di cui all’articolo 4, comma 1/bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, e del verbale rilasciato dal gruppo di valutazione di cui all’articolo 4 dei presenti criteri, da cui risulti un maggiore fabbisogno di assistenza.

2. Il personale per l’assistenza specializzata di cui al comma 1 deve essere in possesso della qualifica di operatore/operatrice socio-assistenziale, di assistente per portatori di handicap, di collaboratore/collaboratrice all’integrazione o altra qualifica idonea in base alle specifiche necessità del bambino o della bambina da assistere.

Articolo 3
Attestazione del maggior fabbisogno di assistenza

1. I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, di seguito denominati genitori, presentano all’ente gestore del servizio la domanda di ammissione allegando il verbale di accertamento della disabilità rilasciato dalla commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, corredato di eventuale altra certificazione medica specialistica.

2. La certificazione dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, è il presupposto di base per l’ammissione del bambino o della bambina al servizio. Qualora la richiesta di accertamento sia presentata alla commissione medica di cui all’articolo 4 della citata legge in concomitanza con la domanda di iscrizione al servizio, il gestore deve acquisire tale certificazione prima di ammettere il bambino o la bambina.

3. Il gestore del servizio (per gli asili nido il Comune gestore, per le microstrutture, comprese quelle aziendali, l’ente gestore privato), una volta acquisita agli atti tutta la documentazione del caso, convoca il gruppo di valutazione per programmare il concreto inserimento del bambino o della bambina nel servizio.

Articolo 4
Gruppo di valutazione

1. Il gruppo di valutazione è composto da un/una rappresentante dell’ente gestore del servizio, un/una rappresentante del servizio sanitario competente, i genitori del bambino o della bambina e un/una rappresentante dell’Agenzia per la famiglia.

2. Sulla base delle certificazioni sanitarie acquisite il gruppo di valutazione attesta mediante apposito verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri, la necessità di ricorrere a personale qualificato specializzato per garantire al bambino o alla bambina un’adeguata assistenza nel servizio prescelto e ne stabilisce le ore di lavoro necessarie.

Articolo 5
Piano educativo individualizzato

1.Il personale educativo del servizio, sulla base della documentazione presentata, elabora, coinvolgendo i genitori e il/la rappresentante del servizio sanitario competente, il piano educativo individualizzato che descrive il progetto formativo ed educativo e le modalità di assistenza individualizzata, nel rispetto delle eventuali misure terapeutiche del servizio sanitario. Il piano educativo individualizzato deve essere verificato e adeguato con cadenza annuale.

2. Il personale educativo del servizio ha altresì il compito di pianificare e accompagnare il bambino o la bambina nel passaggio ad un altro servizio o alla scuola dell’infanzia.

Articolo 6
Beneficiari

1. Possono beneficiare del finanziamento i seguenti enti gestori di servizi alla prima infanzia destinati ad accogliere bambini o bambine che necessitano di assistenza specializzata:

a) i Comuni gestori degli asili nido;

b) gli enti privati senza scopo di lucro che gestiscono le microstrutture, comprese quelle aziendali (convenzionate rispettivamente con i Comuni o con i datori di lavoro).

Articolo 7
Oggetto del finanziamento

1. La Provincia copre interamente i costi del personale specializzato necessario a garantire un’adeguata assistenza ai bambini e alle bambine con disabilità.

2. Il finanziamento è concesso sulla base del verbale di cui al comma 2 dell’articolo 4, rilasciato dal gruppo di valutazione, nel quale sono indicate le ore di assistenza specializzata ritenute necessarie.

3. Il personale qualificato specializzato viene impegnato come risorsa complementare oltre al personale deputato a garantire il rapporto personale educativo-bambino previsto dal decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42.

4. I costi di base dell’assistenza ai bambini con disabilità nei servizi frequentati vengono invece finanziati secondo i criteri vigenti rispettivamente per il servizio asilo nido, per le microstrutture per la prima infanzia convenzionate con i Comuni e per le microstrutture aziendali.

Articolo 8
Domanda di finanziamento

1. Le domande di finanziamento devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Agenzia per la famiglia e firmate dal/dalla legale rappresentante dell’ente gestore.

2. Le domande devono riportare i seguenti dati:

a) il costo totale previsto nell’anno solare di riferimento per il personale qualificato messo a disposizione per l’assistenza specializzata,

b) il numero delle persone assunte per l’assistenza specializzata e la rispettiva qualifica professionale;

c) la tipologia e la durata del contratto di lavoro del personale assunto per l’assistenza specializzata;

d) il numero delle ore lavorative settimanali da prestare, indicato dal gruppo di valutazione nel verbale di cui all’articolo 4, comma 2.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

a) verbale del gruppo di valutazione, privo di dati sensibili;

b) curriculum del personale qualificato.

4. Le domande possono essere presentate all’Agenzia per la famiglia in qualsiasi momento dell’anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di assunzione delle persone per l’assistenza specializzata.

Articolo 9
Anticipo

1. Con la domanda di finanziamento può essere chiesta la liquidazione di un anticipo fino ad un massimo del 50 per cento dell’importo del finanziamento che verrà concesso.

Articolo 10
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione del finanziamento, pena la revoca di diritto dello stesso.

2. Per gravi ragioni può essere concessa, su motivata richiesta, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente anche tale termine, il finanziamento s’intende automaticamente revocato.

3. Il rendiconto con la richiesta di liquidazione del finanziamento effettivamente spettante deve essere redatto utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Agenzia per la famiglia e deve contenere:

a) la dichiarazione del costo effettivo sostenuto per il personale specializzato, riferito all’anno solare per il quale è stato concesso il finanziamento;

b) il dettaglio delle ore di servizio effettivo prestate dal personale specializzato.

4. Al rendiconto va allegata una breve relazione sull’andamento del servizio offerto, con la valutazione degli effetti delle misure adottate per un adeguato inserimento del bambino o della bambina e la motivazione dell’eventuale riduzione delle ore di assistenza usufruite rispetto a quelle inizialmente previste.

Articolo 11
Controlli

1. La struttura amministrativa competente effettua controlli a campione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, su almeno il sei per cento delle domande di finanziamento ammesse.

2. Gli enti gestori del servizio che hanno beneficiato del finanziamento si impegnano, pena la revoca del finanziamento stesso, a mettere a disposizione della struttura amministrativa competente tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti che hanno dato diritto al finanziamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e di rendicontazione del finanziamento ricevuto.

Articolo 12
Revoca e sanzioni

1. Se durante il controllo a campione di cui all’articolo 11 viene accertata la mancanza dei requisiti richiesti, la presentazione di false dichiarazioni o il mancato rispetto di obblighi giuridici, l’intera agevolazione è revocata e deve essere restituita maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’avvenuto incasso.

2. Trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e, se del caso, quelle previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 13
Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 2018 la procedura per ottenere l’attestazione del fabbisogno di assistenza per l’anno 2018 è la seguente:

a) I genitori presentano all’ente gestore del servizio scelto la domanda di ammissione, allegando il verbale di accertamento della disabilità rilasciato dalla commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se già in loro possesso, oppure un certificato del pediatra o altra documentazione sanitaria relativa alla patologia del caso.

b) Se la richiesta di accertamento della situazione di handicap è presentata alla commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in concomitanza con la domanda di iscrizione al servizio, la relativa certificazione, una volta acquisita, va consegnata al più presto all’ente gestore, a completamento della documentazione del caso.

c) Il gestore del servizio (per gli asili nido il Comune gestore, per le microstrutture, comprese quelle aziendali, l’ente gestore privato), una volta acquisita agli atti la documentazione del caso, convoca il gruppo di valutazione, di cui all’articolo 4.

Articolo 14
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dei presenti criteri si rimanda rispettivamente ai “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la gestione di Asili nido “ai “Criteri sul finanziamento dei servizi di assistenza alla prima infanzia” nonché ai “Criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l’acquisto di posti-bambino presso servizi analoghi”.

Articolo 15
Applicazione

1. L’articolo 2, comma 1 e l’articolo 3 trovano applicazione dal 1° gennaio 2019.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, i presenti criteri si applicano dal 1° gennaio 2018 a tutte le domande di finanziamento che si riferiscono all’anno solare 2018.

 

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