1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta concessione del finanziamento, pena la revoca di diritto dello stesso.
2. Per gravi ragioni può essere concessa, su motivata richiesta, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente anche tale termine, il finanziamento s’intende automaticamente revocato.
3. Il rendiconto con la richiesta di liquidazione del finanziamento effettivamente spettante deve essere redatto utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Agenzia per la famiglia e deve contenere:
a) la dichiarazione del costo effettivo sostenuto per il personale specializzato, riferito all’anno solare per il quale è stato concesso il finanziamento;
b) il dettaglio delle ore di servizio effettivo prestate dal personale specializzato.
4. Al rendiconto va allegata una breve relazione sull’andamento del servizio offerto, con la valutazione degli effetti delle misure adottate per un adeguato inserimento del bambino o della bambina e la motivazione dell’eventuale riduzione delle ore di assistenza usufruite rispetto a quelle inizialmente previste.