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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 60 (Procedimento di approvazione dei piani di attuazione)

(1) La proposta del piano di attuazione è adottata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.

(2) La proposta del piano adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all’albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Entro lo stesso termine i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro osservazioni sulla proposta del piano. I Comuni prevedono ulteriori misure di informazione e partecipazione della popolazione.

(3) Il piano di attuazione è approvato dal Consiglio comunale. La delibera di approvazione deve motivare l’adozione del piano in riferimento alle osservazioni presentate. Nei Comuni con più di 10.000 abitanti l’approvazione del piano è di competenza della Giunta comunale.

(4) In occasione dell'approvazione del piano possono essere apportate modifiche ai fini del rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia, o modifiche utili al miglioramento della pianificazione dell’insediamento, oppure modifiche al confine della zona per adattarlo alla situazione reale.  La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare le modifiche negli strumenti di pianificazione da essa gestiti. 129)

(5) Il Comune pubblica la delibera di approvazione, corredata della relativa documentazione tecnica, sulla Rete Civica dell’Alto Adige. Il piano di attuazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Il piano di attuazione non è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) né a verifica di assoggettabilità, qualora il piano comunale sia stato sottoposto a VAS e definisca la localizzazione dei nuovi interventi e delle opere di urbanizzazione, i rispettivi indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, nonché i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

(7) Le modifiche al piano di attuazione sono soggette allo stesso procedimento previsto per la sua approvazione. Anche nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la Giunta comunale può approvare le modifiche al piano di attuazione, a condizione che la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio abbia dato il suo benestare al suddetto piano all’unanimità. 130)

(8) Ai piani di attuazione di competenza della Provincia si applica il procedimento di cui all’Art. 50.

(9) Per l’approvazione o la modifica dei piani di attuazione relativi alle superfici naturali e agricole di cui all’articolo 13 si applica il procedimento di cui all’articolo 53, ad eccezione dei commi 1 e 4; la proposta di piano è adottata dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. 131)

129)
L'art. 60, comma 4, è stato così integrato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
130)
L'art. 60, comma 7, è stato così integrato dall'art. 19, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
131)
L’art. 60, comma 9, è stato aggiunto dall’art. 20, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
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