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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 57 (Piano di attuazione)

(1) Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da individuare e per le aree per le quali la presente legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. La ripartizione provinciale competente provvede a evidenziare i piani di attuazione nel piano comunale per il territorio e il paesaggio e/o nel piano paesaggistico. 123)

(2) Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti edificatori e del connesso obbligo, in capo a soggetti proprietari e assegnatari, di assunzione della quota dei costi effettivi di elaborazione del piano di attuazione, di progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cessione delle relative aree nonché di una quota dei costi delle opere di allacciamento della zona agli impianti esistenti al di fuori della stessa. Tale quota dei costi per i lavori di allacciamento della zona agli impianti esistenti all’esterno della stessa non deve superare il 3 per cento dei costi di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1, rapportati alla volumetria ammessa dal piano di attuazione. L’obbligo di corrispondere la quota dei costi sorge indipendentemente dall’attività edificatoria del soggetto proprietario o assegnatario. Nella quota di partecipazione ai costi di cui al presente comma è compreso il contributo di urbanizzazione primaria dovuto ai sensi del regolamento del Comune interessato. Se tale quota di partecipazione ai costi è invece inferiore al contributo di urbanizzazione primaria dovuto per regolamento, anche la differenza è dovuta. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero proporzionale del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19. Nelle zone miste in cui l’80 per cento dell’indice di edificabilità territoriale stabilito risulta già sfruttato e almeno la metà della volumetria esistente ha la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), l’obbligo dei soggetti proprietari di sostenere i costi di elaborazione del piano di attuazione è limitato proporzionalmente al valore aggiunto creato dal piano di attuazione per i rispettivi lotti edificabili.  124)

(3) La ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui al comma 2 avviene indipendentemente dall’ubicazione originaria dei singoli immobili interessati, tenuto conto delle aree rispettivamente utilizzate.

(4) Il piano di attuazione comprende:

  1. una rappresentazione in scala non inferiore a 1:500, con i seguenti contenuti minimi:
    1. la delimitazione della zona, lo stato di fatto, l'utilizzazione, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno della zona e di quelli circostanti la zona;
    2. i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli allacciamenti alle opere esistenti al di fuori della zona, gli accessi, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici previsti;
    3. le disposizioni tipologiche, estetiche e costruttive sugli edifici, sugli spazi pubblici e sull’allestimento delle aree verdi;
    4. la rappresentazione delle superfici destinate all’edilizia agevolata e/o alle abitazioni a prezzo calmierato; 125)
  2. la relazione illustrante l'impostazione del piano, con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o da realizzare, nonché l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare;
  3. la situazione catastale e fondiaria;
  4. le norme di attuazione;
  5. uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni;
  6. il plastico in scala non inferiore a 1:500 o una idonea visualizzazione tridimensionale.

(5) Il piano d’attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale. Salvo prescrizioni particolari per singole zone, esso può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale.

(6) Con il piano d’attuazione possono essere stabilite le distanze degli edifici all’interno della zona, dai confini della zona e dagli edifici al di fuori della zona. Tali distanze possono essere anche inferiori a quelle stabilite dal piano comunale per la zona interessata o per le zone confinanti, a condizione che siano comunque idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.

(7) Qualora con il piano di attuazione vengano stabilite distanze dagli edifici al di fuori della zona inferiori a quelle stabilite dal piano comunale per le zone confinanti, nella proposta del piano di attuazione di cui all’articolo 60, comma 1, gli edifici al di fuori della zona dovranno essere graficamente evidenziati.

(8) In sede di approvazione del piano di attuazione il Comune può prevedere che anche gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica possano essere realizzati tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché il piano contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, estetiche e costruttive.

(9) L’incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m2 o per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m² è assegnato mediante concorso. Per le zone produttive destinate all’insediamento di un’unica impresa si può prescindere dal concorso. 126)

(10) Salva la disposizione di cui al comma 9, l’ente competente per l’approvazione può fare proprio il piano di attuazione redatto e presentato da soggetti privati. 127)

123)
L'art. 57, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
124)
L'art. 57, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
125)
Il numero 4) dell'art. 57, comma 4, lettera a), è stato così modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
126)
L'art. 57, comma 9, è stato prima integrato dall'art. 7, comma 8, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10, e successivamente così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
127)
L'art. 57, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 5, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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