(1) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 26, per i centri storici i Comuni devono elaborare piani di attuazione denominati piani di recupero.
(2) Il piano di recupero può modificare l’assetto esistente dei lotti, delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso. 128)
(3) Il piano di recupero può inoltre prevedere la demolizione di edifici esistenti non più compatibili con gli obiettivi della pianificazione comunale.
(4) Per gli immobili sottoposti a vincolo storico e artistico le misure di recupero sono definite in accordo con la ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica. I piani di recupero per i centri storici sono definiti previo parere della ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica.
(5) Per variazioni dei piani di recupero, che non riguardano edifici sotto tutela delle belle arti, non è necessario il parere della ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica.
(6) Al piano di recupero si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il piano di attuazione.