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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 52 (Piano comunale per il territorio e il paesaggio)

(1) Il Comune elabora il piano comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP) per l’intero territorio comunale. Il piano comunale definisce i vari utilizzi del territorio in conformità con le disposizioni degli strumenti di pianificazione sovracomunali e il programma di sviluppo comunale. Nel piano comunale sono evidenziate tutte le prescrizioni di rilevanza territoriale e paesaggistica anche di altri strumenti.

(2) Il piano comunale ha efficacia a tempo indeterminato. Qualora nuove esigenze comportino un mutamento dell’impostazione generale e delle caratteristiche essenziali del piano, il Comune procede alla sua rielaborazione.

(3) Nel piano comunale il Comune:

  1. individua le aree e le reti necessarie per le opere essenziali di urbanizzazione di cui all’articolo 18 e ne disciplina l’uso;
  2. effettua la delimitazione e definisce la destinazione delle singole zone urbanistiche con la rispettiva disciplina di edificazione e d’uso, funzionale a un assetto complessivo e unitario o riferita a specifiche aree territoriali; per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico di singole zone determinate, può prescrivere distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, a condizione che tali distanze ridotte siano comunque idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico;
  3. individua gli spazi aperti e le aree di verde pubblico;
  4. stabilisce le eventuali parti del territorio comunale per cui il rilascio del titolo abilitativo per interventi di nuova costruzione è subordinato all’approvazione della pianificazione attuativa.

(4) Gli elementi costitutivi del piano sono:

  1. la relazione illustrativa articolata secondo i contenuti del piano, compresa l’individuazione degli interventi di valorizzazione del paesaggio ritenuti necessari;
  2. il piano di zonizzazione urbanistica e paesaggistica in scala 1:5.000 e 1:10.000;
  3. la descrizione delle convenzioni in vigore tra privati o enti e il Comune;
  4. il piano delle infrastrutture tecniche;
  5. le mappe catastali delle aree interessate da vincoli di cui all’articolo 41, comma 4;
  6. le norme tecniche di attuazione del piano, che contengono la disciplina di edificazione e d’uso; la regolamentazione dei parcheggi è conforme al programma di mobilità e di accessibilità; 113)
  7. il programma per la realizzazione del piano con il cronoprogramma di attuazione delle misure previste dal piano.

(5) Per la previsione di superfici destinate all’esercizio di commercio al dettaglio nelle zone produttive ai sensi dell’articolo 53, comma 11, sono inoltre necessari i seguenti allegati:

  1. relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità della proposta con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri di cui all’articolo 53, comma 12; la stessa relazione deve contenere una descrizione dello stato di fatto e di progetto congruente con gli elaborati grafici presentati;
  2. planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 dei vari piani, con l’esatta indicazione delle destinazioni d’uso in atto e di quelle programmate, riportanti le superfici espresse in metri quadrati con i relativi calcoli analitici e l’eventuale indicazione grafica della superficie di vendita, della superficie commerciale e della superficie lorda di pavimentazione, firmate da un professionista abilitato e dal richiedente;
  3. specifica relazione sulle modalità previste per il carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, vettori, zona adibita al carico e scarico delle merci);
  4. valutazione dell’impatto occupazionale netto;
  5. studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale;
  6. studio dell’impatto territoriale ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale;
  7. descrizione delle caratteristiche progettuali;
  8. indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento;
  9. indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata dal progetto e delle eventuali mitigazioni proposte;
  10. descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
  11. specifica relazione sulla dotazione degli standard (occorre produrre la planimetria asseverata dei parcheggi in scala 1:100 firmata da un professionista abilitato, con dichiarata la superficie di vendita, la superficie lorda di pavimentazione e l’area destinata ai parcheggi);
  12. valutazione delle ricadute sul tessuto commerciale tradizionale;
  13. autocertificazione sulla disponibilità dei locali con allegata documentazione comprovante quanto dichiarato.
113)
Vedi  gli artt. 2 e 3 del D.P.P. 26 giugno 2020, n. 24.
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