(1) Per l'approvazione dei piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 53. Le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono svolte da una Conferenza dei servizi, alla quale partecipa un/una rappresentante, rispettivamente, della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, della ripartizione provinciale competente per le foreste, dell’ufficio provinciale competente in materia di geologia e prove materiali e dell’agenzia provinciale competente per la protezione civile. 120)
(1-bis) Per l'approvazione delle modifiche ai piani delle zone di pericolo si applica la procedura di cui all'articolo 53, ma l’approvazione della relativa proposta è di competenza della Giunta comunale. Le funzioni della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio sono svolte dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 1. 121)
(1-ter) Le modifiche ai piani delle zone di pericolo conseguenti alla realizzazione di opere di sistemazione attuate dall’Amministrazione provinciale o comunale possono essere approvate direttamente dalla Giunta provinciale, sentita la Conferenza dei servizi di cui al comma 1. 122)
(2) Le prescrizioni del piano delle zone di pericolo prevalgono su eventuali prescrizioni contrastanti del piano comunale.
(3) Nel caso in cui si acquisiscano nuove conoscenze o qualora, per effetto della realizzazione di opere di protezione o di eventi di altro genere, si verifichino cambiamenti sostanziali delle situazioni di pericolo, si procede alla modifica del piano delle zone di pericolo.
(4) Se un intervento risulta in contrasto con il piano delle zone di pericolo, l'autorità competente sospende il rilascio o il perfezionamento del titolo abilitativo in attesa della modifica del progetto o della realizzazione di opere di protezione o di altri interventi che garantiscano un adeguato livello di sicurezza.