(1) I Comuni, preferibilmente in forma associata, elaborano il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP) quale strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio comunale. Esso ha una validità di almeno 10 anni. Prima della sua scadenza il programma deve essere rielaborato oppure confermato con delibera del Consiglio comunale. Non sono ammesse varianti puntuali.
(2) I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi.
(3) Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.
(4) Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni limitrofi, che sono acquisiti nel procedimento di valutazione ambientale strategica.
(5) Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi: 109)
- gli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per l’esercizio delle attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, tenuto conto delle infrastrutture essenziali come i servizi pubblici, gli spazi pubblici, i mezzi di trasporto, la fornitura di acqua, energia e le reti di telecomunicazioni;
- il fabbisogno attuale e lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di aree e servizi di interesse pubblico e generale esistenti, dei servizi di vicinato e dei luoghi di lavoro, nonché quanto necessario per lo sviluppo economico e agricolo del territorio;
- il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti e la determinazione degli obiettivi e dei termini per il loro riuso;
- il censimento degli insiemi;
- l’individuazione e delimitazione dell’area insediabile di cui all’Art. 17, comma 3, tenuto conto del piano paesaggistico;
- un programma di mobilità e di accessibilità che definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il cronoprogramma per la limitazione del traffico motorizzato, l’incentivazione della mobilità ciclopedonale e l’incentivazione della connettività su percorsi brevi tramite usi promiscui;
- un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al programma provinciale per lo sviluppo del turismo approvato dalla Giunta provinciale, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo; 110)
- un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti sul territorio comunale; 111)
- il periodo di validità e il cronoprogramma per la sua attuazione.
(5-bis) La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. 112)