(1) La Giunta provinciale approva le linee guida per la redazione dei piani delle zone di pericolo (PZP). Con regolamento di esecuzione sono determinate le norme relative agli interventi ammissibili e alle misure, differenziati a seconda del grado e del tipo di pericolo rilevato, per la prevenzione di pericoli o danni dovuti a eventi naturali. Ove la situazione orografica lo renda opportuno, va privilegiata la redazione di piani delle zone di pericolo sovracomunali.
(2) I Comuni redigono i piani delle zone di pericolo nel rispetto delle citate linee guida entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
(3) La Giunta provinciale può prorogare tale termine, previa presentazione di un elenco delle priorità da parte del Consiglio dei Comuni.
(4) In caso di inerzia del Comune, la Giunta provinciale provvede d’ufficio secondo il procedimento di cui all’Art. 50. Le spese sono addebitate al Comune inerte.
(5) L'attuazione degli obiettivi e dei principi di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose tramite adeguate procedure di consultazione, è garantita nei modi di cui ai commi seguenti.
(6) Se la Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio tratta questioni riguardanti l'ambito di rischio dell'area intorno allo stabilimento di cui all'articolo 2 della direttiva 2012/18/UE, determinato dalla conferenza dei servizi prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, rilascia il proprio parere tenuto conto delle prescrizioni di cui alla relazione conclusiva della citata conferenza dei servizi.
(7) Se sono previsti la nuova costruzione o l'ampliamento di uno stabilimento di cui all'articolo 2 della direttiva 2012/18/UE, oppure se il nuovo insediamento o l'opera progettata si trovano nell'ambito di rischio determinato dalla conferenza dei servizi, senza che sia stato rilasciato il parere di cui al comma 6, l'autorità competente decide tenuto conto delle prescrizioni contenute nella relazione conclusiva della conferenza dei servizi.