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Delibera 8 maggio 2018, n. 397
Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018, delibera n. 444 del 23.06.2020, delibera n. 660 del 02.09.2020 e delibera n. 776 del 13.10.2020)

Allegato

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri di attuazione disciplinano le modalità e le procedure per la concessione di aiuti per la promozione dell’innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato”.

Articolo 2
Regime di aiuto

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, gli aiuti sono concessi in osservanza della “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 198 del 27 giugno 2014.

2. Inoltre gli aiuti sono concessi in applicazione della seguente normativa dell’Unione europea, nazionale e provinciale:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU UE L 352 del 24.12.2013);

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU UE L 187/1 del 26.06.2014);

c) decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, che prevede disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

d) legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, e successive modifiche.

Articolo 3
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:

a) piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

c) consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b); possono partecipare anche imprese non iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, purché esse non detengano partecipazioni superiori al 40 per cento nel consorzio o nella società consortile;

d) imprese di cui alle lettere a) e b), costituite in forma di associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), o di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS), o aggregate in forma di contratto di rete o di semplice cooperazione;

e) singole imprese di cui alle lettere a) e b), in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;

f) imprese di cui alle lettere c) e d) in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;

g) consorzi o società consortili fra imprese e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per cento;

h) parchi scientifici e tecnologici, incubatori d’impresa e soggetti giuridici che assumono la gestione di poli di innovazione con sede in provincia di Bolzano.

2. Non possono beneficiare degli aiuti:

a) le imprese in difficoltà, come definite dalla vigente normativa dell’Unione europea;

b) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria;

c) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

d) le imprese che non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

Articolo 4
Iniziative ammissibili ad aiuto

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad aiuto le seguenti iniziative:

a) studi di fattibilità per l’innovazione;

b) fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo;

c) progetti di ricerca e sviluppo;

d) innovazione di processo o dell’organizzazione;

e) diritti di proprietà industriale;

f) sistemi di management;

g) servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione;

h) assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato;

i) progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo;

j) capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire;

j/bis) misura speciale a favore di imprese start-up innovative;

k) creazione e sviluppo di poli di innovazione;

l) iniziative particolari.

2. Sono ammissibili ad aiuto le attività avviate a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

3. I costi complessivi ammissibili ad aiuto in fase di approvazione vanno arrotondati ai 100,00 euro inferiori per tutte le iniziative promosse dai presenti criteri di attuazione.

Articolo 5
Effetto di incentivazione

1. I presenti criteri di attuazione si applicano unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione come previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, allegando la seguente documentazione:

a) nome e dimensione del soggetto richiedente;

b) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progetto, nonché del nominativo del/della responsabile del progetto;

c) ubicazione del progetto;

d) piano degli investimenti e dei costi;

e) preventivo di spesa per importi superiori a 15.000,00 euro;

f) ogni altro documento richiesto dall’ufficio competente al fine della valutazione dell’iniziativa.

Articolo 6
Forma di aiuto

1. Vengono concessi aiuti in conto capitale.

CAPO II
INIZIATIVE E RELATIVE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Articolo 7
Studi di fattibilità per l’innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Per studi di fattibilità per l’innovazione si intendono studi preparatori ad attività di ricerca e sviluppo.

3. Sono ammissibili ad aiuto:

a) i costi per la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, al fine di sostenere il processo decisionale, individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché di determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

b) in modo forfettario, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili;

c) gli studi di fattibilità presentati alla Commissione europea e che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon 2020 – SME Instrument”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.

4. I costi ammissibili ad aiuto di cui alla lettera a) del comma 3 si riferiscono ai costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), e ai costi di personale interno come definiti all’articolo 9, comma 4, per la predisposizione dello studio di fattibilità. Dai costi per il personale interno sono esclusi i costi relativi ai e alle titolari nonché ai soci e alle socie dell’impresa.

5. L’aiuto viene liquidato dietro presentazione dello studio effettuato.

6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 65 per cento, per le medie imprese fino al 60 per cento e per le grandi imprese fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

7. I costi ammissibili per un singolo studio di fattibilità non possono superare i seguenti importi:

a) per piccole e medie imprese: 60.000,00 euro;

b) per grandi imprese: 100.000,00 euro.

Articolo 8
Fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Nell’ambito della fase preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo sono ammissibili ad aiuto i costi per sondare e valutare nuove idee, per l’elaborazione di una bozza progettuale, i primi test e la valutazione della fattibilità di un progetto.

3. Sono ammissibili ad aiuto i costi interni come definiti all’articolo 9, comma 4, e i costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), con effetto retroattivo di massimo quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, in misura forfettaria, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.

5. L’intensità di aiuto prevista per le PMI può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili, mentre quella per le grandi imprese fino al 40 per cento.

6. Le spese ammissibili non possono superare l’importo massimo di 30.000,00 euro; il relativo aiuto è concesso in regime “de minimis”.

Articolo 9
Progetti di ricerca e sviluppo

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale, purché impiegati nel progetto di ricerca); tra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca e sviluppo; per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti parametri:

1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri 400,00 euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 280,00 euro, per collaboratori e collaboratrici tecnici con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 240,00 euro, per collaboratrici e collaboratori amministrativi, lavoratori e lavoratrici non qualificati 120,00 euro; per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate tiene conto dell’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non della rispettiva qualifica professionale;

2) le ore lavorative ammissibili per persona sono 8 al giorno e 1.700 all’anno; sono ammissibili soltanto ore intere;

b) costi per ricerche contrattuali, consulenze e servizi analoghi, affitti e rate leasing da imputare esclusivamente all’attività di ricerca e sviluppo; essi includono anche i costi (ai valori di mercato) relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne; tali costi sono intesi come costi di terzi;

c) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, purché utilizzati nel progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue;

d) costi di fabbricati e terreni, purché utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo; per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;

e) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo;

f) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.

3. I costi di cui al comma 2, lettera b), sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 70 per cento del totale dei costi ammissibili per progetto. Se questi costi di terzi sono superiori al 70 per cento dei costi complessivi del progetto, l’ufficio competente adegua i costi in proporzione.

4. Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno e le spese generali forfettarie, nonché i costi per macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni, nonché materiali utilizzati direttamente dall’impresa richiedente.

5. Le prestazioni di ricerca e sviluppo dell’impresa richiedente che vengono svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo o in altre unità produttive del richiedente, devono essere rendicontate al costo di produzione. Nel caso in cui tali soggetti abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, tali costi, per essere ammissibili, non possono superare il 20 per cento dei costi di progetto. Queste voci di spesa sono conteggiate quali costi di terzi ai sensi del comma 2, lettera b).

6. Non sono ammissibili ad aiuto le seguenti spese:

a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

c) spese per la concessione, il riconoscimento o l’acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, nonché del know-how relativo ai prodotti e processi già presente all’interno di imprese collegate o controllate;

d) spese per la registrazione di marchi;

e) spese relative all’IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all’imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;

f) spese relative agli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di management;

g) spese per pubblicità e marketing;

h) spese per investimenti aziendali.

7. Le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo hanno l’obbligo di stipulare, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della domanda, una convenzione con l’Amministrazione provinciale per l’insediamento di imprese innovative, a pena di revoca dell’aiuto. I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati dalla convenzione.

8. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l’intensità consentita dell’aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

9. L’intensità di aiuto prevista per ricerca fondamentale può ammontare fino al 100 per cento, per ricerca industriale fino al 50 per cento e per sviluppo sperimentale fino al 25 per cento delle spese ammissibili.

10. L’intensità di aiuto di cui al comma 9, lettere b) e c), può essere aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

11. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa annua massima ammissibile per uno o più progetti di ricerca e sviluppo è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.

12. Si può prescindere dai limiti di spesa massima annua ammissibile di cui al comma 11 in caso di imprese in possesso dei necessari requisiti economici e tecnici e che investono quote significative di fatturato in ricerca e sviluppo.

13. L’importo totale lordo dell’aiuto erogato per ogni impresa e per ogni progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

a) 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale;

b) 10 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;

c) 7,5 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di sviluppo sperimentale.

Articolo 10
Innovazione di processo o dell’organizzazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Per attività concernenti l’introduzione di innovazioni di processo o dell’organizzazione sono ammissibili i costi indicati nell’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), e) e f).

3. Sono escluse dall’aiuto le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano un miglioramento.

4. Un progetto di innovazione di processo o dell’organizzazione può essere considerato ammissibile ad aiuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie di informazione e comunicazione, con l’obiettivo di cambiare l’organizzazione; tale requisito non è richiesto per l’innovazione di processo;

b) l’innovazione di processo o dell’organizzazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere determinati i relativi costi;

c) l’innovazione di processo comporta l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software);

d) l’innovazione dell’organizzazione riguarda l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa.

5. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, nell’ambito della trasformazione digitale, la fase di analisi e di pianificazione, i test e la realizzazione di processi e prodotti digitalizzati che migliorano il potenziale di innovazione delle imprese. Vengono sostenuti progetti pilota di PMI per la sperimentazione di componenti innovativi dell’impresa 4.0 in ambienti di test; inoltre vengono sostenuti l’adattamento a processi digitalizzati e lo sviluppo di modelli di business in rete alle seguenti condizioni:

a) presupposto per l’aiuto è una chiara attinenza del progetto con l’impresa 4.0, oppure con “Internet of things” (Internet delle cose) o con i sistemi ciberfisici (CPS); l’utilizzo di processi e prodotti digitalizzati deve essere utile alla sperimentazione orientata alla prassi di soluzioni proprie di impresa 4.0 della PMI richiedente;

b) sono agevolati solo singoli progetti di PMI i cui sistemi o risultati vengono primariamente utilizzati in Alto Adige, in modo tale da rafforzare e sviluppare ulteriormente il territorio sul piano della formazione, della scienza, della ricerca e dell’economia.

6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole e medie imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

7. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa annua massima ammissibile per uno o più progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.

Articolo 11
Diritti di proprietà industriale

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi relativi all’ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:

a) costi anteriori e relativi alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e istruttoria della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

b) costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto in sede di trattazione ufficiale della domanda e nel corso di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. Non sono ammissibili:

a) i costi relativi alla registrazione di marchi;

b) i costi interni dell’impresa come definiti all’articolo 9, comma 4.

4. L’intensità di aiuto prevista per le piccole e medie imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

Articolo 12
Sistemi di management

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. È ammissibile ad aiuto l’introduzione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Sono ammissibili inoltre ad aiuto anche le certificazioni di prodotto e di servizio.

3. Per l’implementazione dei sistemi di management è ammissibile l’impiego di un addetto interno/una addetta interna. I costi di personale interno possono essere documentati con un’autocertificazione dell’impresa. Il calcolo dei costi di personale interno avviene ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a).

4. Le spese di personale interno possono essere ammissibili fino a un importo massimo pari all’importo relativo ai costi di terzi dell’iniziativa come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b).

5. Non sono ammissibili:

a) le spese per il rinnovo della certificazione;

b) le spese generali supplementari.

6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 35 per cento, per le medie imprese fino al 25 per cento e per le grandi imprese fino al 15 per cento delle spese ammissibili.

7. Le spese ammissibili per iniziative volte all’introduzione o al miglioramento di sistemi di management non possono superare l’importo massimo di 70.000,00 euro per le PMI e di 100.000,00 euro per le grandi imprese; il relativo aiuto è concesso in regime “de minimis”.

Articolo 13
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.

2. Per usufruire di servizi di consulenza nel settore dell’innovazione sono ammissibili ad aiuto i costi relativi alle seguenti attività:

a) consulenza in materia di trasferimento di conoscenze e di tecnologie;

b) analisi relative al potenziale di innovazione dell’impresa (processi, prodotti, tecnologie e modelli di business);

c) introduzione del management dell’innovazione;

d) assistenza tecnologica nell’ambito dell’innovazione;

e) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e in materia di accordi di licenza.

3. Per usufruire di servizi di supporto all’innovazione sono ammissibili ad aiuto i costi relativi alle seguenti attività:

a) ricerche di mercato volte all’introduzione di nuovi prodotti o servizi;

b) utilizzo di laboratori, banche dati, biblioteche, test, marchi di qualità e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti.

4. È ammissibile ad aiuto la preparazione di campagne di fundraising per nuovi prodotti e servizi, inclusi progetti di crowdfunding, per una spesa massima di 5.000,00 euro per campagna. L’aiuto è concesso in regime “de minimis”.

5. Per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di sostegno all’innovazione devono essere documentati i costi di terzi sostenuti, come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), e le giornate di consulenza effettivamente svolte.

6. Sono esclusi dall’aiuto i costi interni dell’impresa come definiti all’articolo 9, comma 4.

7. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 65 per cento, e per le medie imprese fino al 60 per cento delle spese ammissibili.

8. I costi ammissibili per progetto non possono superare l’importo massimo di 65.000,00 euro e l’importo totale degli aiuti non può superare l’ammontare di 200.000,00 euro per beneficiario per un periodo di tre anni.

9. In forza dell’articolo 12, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, la gestione e l’erogazione di agevolazioni pubbliche nell’ambito delle iniziative “Lab-Bonus” e “Pre-Incubation Grant” sono affidate alla società NOI S.p.A. L’iniziativa “Lab-Bonus” è destinata ad agevolare l’utilizzo dei servizi offerti dai laboratori del NOI Techpark da parte delle imprese con sede in Alto Adige tramite la concessione di un contributo in forma di buono per usufruire di un laboratorio. Per le grandi imprese l’aiuto è concesso in applicazione del regime “de minimis”. Il programma “Pre-Incubation Grant” mira a promuovere la costituzione di imprese innovative e la cultura dell’imprenditorialità.

Articolo 14
Assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Possono beneficiare degli aiuti:

a) le PMI e le grandi imprese che assumono personale altamente qualificato;

b) le PMI che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa.

2. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso un’università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

3. Per personale assunto o messo a disposizione si intendono le persone che lavorano per l’impresa, percepiscono uno stipendio e hanno un rapporto di subordinazione nei confronti dell’impresa.

4. Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altro personale e deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito dell’impresa stessa.

5. In deroga al punto 12 dell’Allegato B dei presenti criteri di attuazione, nel caso di assunzione è sufficiente che il personale altamente qualificato abbia un’esperienza professionale specifica di tre anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

6. Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall’imponibile previdenziale per un coefficiente pari a 1,38. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.

7. Sia nel caso di assunzione che di messa a disposizione, l’aiuto viene concesso per un periodo massimo di due anni consecutivi per impresa e per persona.

8. Non è ammissibile l’assunzione o la messa a disposizione di:

a) parenti entro il terzo grado in linea retta, coniugi o affini;

b) soci e socie dell’impresa richiedente;

c) soci e socie di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e socie;

d) personale di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci e socie.

9. L’intensità di aiuto per l’assunzione di personale altamente qualificato prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento del costo del personale ammissibile, in applicazione del regime “de minimis”.

10. L’intensità di aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato prevista per le PMI può ammontare fino al 50 per cento delle spese di personale ammissibili fatturate all’impresa beneficiaria.

Articolo 15
Progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo

1. Per progetti di cooperazione per ricerca e sviluppo vale quanto disposto all’articolo 9. Gli aiuti per tali progetti di cooperazione possono anche essere concessi sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.

2. Beneficiarie degli aiuti sono le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f).

3. La costituzione in forma di ATI o di ATS o di contratto di rete o di semplice cooperazione deve avvenire con il contestuale conferimento all’impresa capofila, da parte delle imprese aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 1704 del codice civile per tutti i rapporti con l’Amministrazione provinciale.

4. In caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni, l’atto costitutivo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) l’indicazione delle imprese aderenti, con l’identificazione dell’impresa capofila e dell’impresa partner o delle imprese partner;

b) la ripartizione delle attività che ciascuna impresa aderente ha il compito di svolgere nell’ambito del progetto;

c) la suddivisione dei costi a carico di ciascuna impresa aderente al progetto;

d) la definizione degli aspetti riguardanti la proprietà, l’utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto.

5. Non è ammissibile la possibilità di variazioni degli aderenti, tranne il caso di recesso oppure di esclusione di uno o più aderenti. Nel caso in cui l’impresa capofila sia soggetta a scioglimento o liquidazione volontaria oppure sia sottoposta a procedure concorsuali, una delle imprese aderenti, in accordo con le altre imprese coinvolte nel progetto, può assumere le funzioni di impresa capofila.

6. Nel caso di ATI o di ATS o di contratti di rete o di semplici cooperazioni, l’aiuto è impegnato e liquidato a favore dell’impresa capofila. L’impresa capofila distribuisce l’aiuto liquidato dall’ufficio competente alle imprese aderenti in base ai costi ammessi per aderente.

7. L’impresa capofila è responsabile dinanzi all’Amministrazione provinciale del corretto svolgimento del progetto e risponde di eventuali irregolarità.

8. Ai fini del comma 9 il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. La cooperazione deve basarsi su un contratto di cooperazione o sulla costituzione di un apposito soggetto giuridico. In caso di collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni previste dai presenti criteri di attuazione non si applicano all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

9. Per i progetti di cooperazione le intensità di aiuto previste all’articolo 9 possono essere aumentate nella seguente misura nei casi di seguito indicati:

a) fino ad un’intensità massima dell’80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali; ciò vale in uno dei seguenti casi:

1) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, oppure viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;

2) il progetto comporta un’effettiva collaborazione tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Articolo 16
Capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire

1. I finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire possono essere assegnati esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.

2. Ai bandi possono partecipare:

a) imprese start-up innovative;

b) persone fisiche che si impegnano a costituire una impresa start-up innovativa entro i termini stabiliti dai rispettivi bandi.

3. I rispettivi bandi stabiliscono i requisiti di ammissibilità per le imprese e le persone fisiche.

4. I beneficiari devono avvalersi di un finanziamento attraverso investitori esterni, quali Business Angel o Venture Capitalist. La partecipazione degli investitori esterni deve essere una partecipazione di minoranza in relazione alle quote dell’impresa, ossia ai diritti di voto. I rispettivi bandi stabiliscono le modalità e l’entità minima dell’investimento esterno.

5. I richiedenti devono presentare un business plan. I rispettivi bandi definiscono le informazioni minime che il business plan deve contenere e in quali lingue deve essere redatto. All’interno del business plan devono essere previsti dei milestone, il cui raggiungimento costituisce uno dei criteri previsti per l’erogazione dell’aiuto.

6. Per l’erogazione degli aiuti i rispettivi beneficiari devono procedere a un versamento di capitale sociale, o a un ulteriore aumento del capitale sociale, o a un versamento in conto aumento capitale oppure ad un’altra forma di investimento nell’impresa, prevista dai rispettivi bandi, per un importo complessivamente pari o superiore a quello dell’aiuto richiesto.

Articolo 16/bis
Misura speciale a favore di imprese start-up innovative

1. È ammissibile ad aiuto la copertura dei canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D, con riferimento ai mesi che vanno da aprile a settembre 2020. I canoni di locazione possono essere desunti anche da contratti più ampi, quali ad esempio i contratti di servizio.

2. L’intensità di aiuto prevista può ammontare fino al 100 per cento delle spese ammissibili.

3. Beneficiarie degli aiuti sono imprese start-up, in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nella sezione speciale, in qualità di start-up innovative.

4. Le domande di aiuto devono essere presentate all’ufficio competente entro il 15 ottobre 2020 tramite invio telematico secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

5. Le rendicontazioni devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

6. L’aiuto viene liquidato dietro presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 17
Creazione e sviluppo di poli di innovazione

1. Gli aiuti per poli di innovazione possono essere concessi esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell’articolo 25.

2. Per le spese di investimento relative alla creazione, all’ampliamento e all’animazione di poli di innovazione possono essere concessi aiuti esclusivamente al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Esso è incaricato di attivare i poli di innovazione nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo di innovazione devono riflettere i relativi costi.

3. L’accesso a locali, impianti e attività del polo di innovazione è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell’impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l’ampliamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti per gli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. Sono ammissibili ad aiuto i costi per i seguenti investimenti:

a) acquisto o costruzione di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca;

b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e impianti di prova;

c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.

7. Le spese di investimento di cui al comma 5 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, fabbricati, macchinari e impianti.

8. L’intensità di aiuto per spese di investimento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

9. Per le spese di funzionamento relative all’animazione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Tali aiuti possono essere concessi per una durata massima di dieci anni.

10. Quali spese di funzionamento sono ammissibili ad aiuto le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l’affitto di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca nonché il noleggio di impianti e macchinari;

b) animazione del polo di innovazione al fine di agevolare la collaborazione, lo scambio di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e su misura a sostegno delle imprese;

c) l’attività di marketing volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi al polo di innovazione e ad aumentare la visibilità dello stesso;

d) la gestione delle infrastrutture del polo di innovazione, l’organizzazione di programmi di formazione, seminari, workshop e conferenze per favorire la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

11. Il bando stabilisce le condizioni di ammissibilità, le modalità di rendicontazione, i meccanismi di controllo, nonché l’entità del finanziamento messo a disposizione.

12. L’intensità di aiuto per spese di funzionamento prevista per le PMI e per le grandi imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili per il soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione.

Articolo 18
Iniziative particolari

1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite incarico a imprese, enti, associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

a) seminari, convegni, congressi, concorsi, concorsi di idee, concorsi a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;

b) studi e consulenze in collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza oppure esperti ed esperte, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico alle imprese operanti in provincia di Bolzano;

c) ogni altra iniziativa utile a promuovere l’immagine nonché a sostenere i settori economici e la cultura d’impresa.

2. L’assegnazione degli incarichi per la realizzazione delle iniziative avviene nel rispetto della normativa vigente sull’affidamento di lavori e di servizi in economia o mediante convenzione con società in house o enti strumentali della Provincia.

CAPO III
PRESENTAZIONE, ISTRUTTORA DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

Articolo 19
Presentazione delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell’impresa richiedente alla casella PEC certificata innovation.innovazione@pec.prov.bz.it secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le domande devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio competente, scaricabile dal sito Internet www.provincia.bz.it/innovazione.

2. Le domande di aiuto inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest’ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;

b) se trasmesse mediante la casella PEC certificata dell’impresa richiedente, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare; le domande di aiuto possono essere presentate anche tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone fisiche o giuridiche appositamente delegate.

3. Tramite autocertificazione riportata nel modulo di domanda deve essere dichiarato l’acquisto della marca da bollo con l’indicazione del codice univoco telematico e della data. La marca da bollo può essere utilizzata per una sola domanda e deve essere conservata per 3 anni.

4. Possono essere presentate più domande di aiuto per anno solare.

5. Qualora si tratti di progetti messi a bando, le domande di aiuto devono pervenire entro i termini previsti dal bando ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera c).

Articolo 20
Documentazione

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 25, le domande di aiuto presentate sulla base della procedura valutativa di cui all’articolo 22 devono contenere le seguenti informazioni e la seguente documentazione:

a) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine progetto, nonché del nominativo del/della responsabile del progetto;

b) piano degli investimenti e dei costi;

c) cronoprogramma delle attività di progetto;

d) preventivo di spesa per importi superiori a 15.000,00 euro;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla classe dimensionale dell’impresa (piccola, media o grande impresa);

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non si tratta di un’impresa in difficoltà;

h) ogni altro documento richiesto dall’Ufficio competente al fine della valutazione dell’iniziativa.

2. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio competente sono rigettate.

Articolo 21
Tipologie di procedure

1. Le domande di aiuto sono esaminate secondo la procedura di tipo valutativo oppure secondo la procedura di tipo negoziale.

Articolo 22
Istruttoria con procedura valutativa

1. L’istruttoria delle domande relative all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) viene effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. I termini per la conclusione dell’istruttoria sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni e pareri di esperti non sono considerati nel relativo computo.

3. I progetti vengono valutati sotto il seguente profilo formale e sostanziale:

a) la valutazione formale riguarda la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte del soggetto richiedente;

b) la valutazione sostanziale riguarda i contenuti tecnici, qualitativi e finanziari del progetto presentato.

4. Per la valutazione sostanziale dell’iniziativa l’ufficio competente può avvalersi del parere di esperte ed esperti qualificati interni all’Amministrazione provinciale o di esperte ed esperti a livello nazionale o internazionale.

5. Per progetti di ricerca e sviluppo l’ufficio competente può chiedere un parere al Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.

6. Le domande di finanziamento possono venire attribuite d’ufficio alla categoria di aiuto ritenuta più attinente dai presenti criteri di attuazione.

7. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

Articolo 23
Criteri di valutazione per progetti di ricerca e sviluppo

1. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) grado di innovazione del progetto e originalità dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;

b) idoneità della struttura organizzativa del soggetto richiedente rispetto ai risultati attesi;

c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi;

d) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;

e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto;

f) chiarezza espositiva e completezza del progetto;

g) entità del rischio derivante dalla complessità e dalle difficoltà tecniche legate alla realizzazione del progetto;

h) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dal soggetto richiedente.

2. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in:

a) buono (4 punti)

b) sufficiente (2 punti)

c) insufficiente (0 punti).

3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 14 punti o che presentano un punteggio pari a 0 in almeno tre criteri di valutazione sono rigettati. Se un progetto ottiene un punteggio di valutazione pari a 0 nel criterio a), è rigettato.

Articolo 24
Istruttoria con procedura negoziale

1. Nell’ambito del programma provinciale per la ricerca e l’innovazione di cui all’articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, della legge, nonché gli obiettivi in relazione al valore aggiunto per il territorio e alla creazione di occupazione qualificata.

2. Inoltre la Provincia promuove progetti di ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto pre-commerciale (Pre-Commercial Procurement), come prevede la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo {SEC(2007) 1668}.

3. Il direttore/la direttrice di ripartizione competente stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1, nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.

4. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente approva i progetti ammissibili ad aiuto insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti richiedenti.

5. Nella convenzione è stabilita l’intensità degli aiuti; sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione degli aiuti, nonché i controlli previsti da parte dell’Amministrazione provinciale.

Articolo 25
Selezione di iniziative mediante bando

1. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può indire bandi per selezionare le domande per iniziative ammissibili ad aiuto ai sensi dell’articolo 4; a tale scopo può stabilire a titolo esemplificativo:

a) la dotazione finanziaria;

b) la procedura di valutazione;

c) il termine di presentazione delle domande;

d) le condizioni di ammissibilità;

e) le iniziative e i settori ammissibili ad aiuto;

f) l’entità minima e massima dell’aiuto;

g) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile;

h) i parametri per la valutazione dei progetti;

i) la documentazione necessaria;

j) i termini da rispettare;

k) il termine di presentazione delle rendicontazioni;

l) i presupposti per la liquidazione dell’aiuto;

m) le modalità di rendicontazione.

2. L’ufficio competente verifica la completezza delle domande presentate e, in caso di domande incomplete, può chiedere l’integrazione della documentazione mancante.

3. Al termine dell’istruttoria i progetti possono essere sottoposti al parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.

4. L’ufficio competente valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Inoltre, può chiedere integrazioni al progetto presentato.

5. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

6. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può sospendere nei confronti dei beneficiari di cui all’articolo 3 la possibilità di presentare domande di aiuto inerenti a tutte o alcune iniziative di cui all’articolo 4, commi a), b), c), d), e), f) g), h) e i), prevedendo invece appositi bandi.

Articolo 26
Rendicontazione e liquidazione degli aiuti

1. Le rendicontazioni devono essere presentate all’ufficio competente tramite invio telematico dalla casella PEC certificata dell’impresa richiedente alla casella PEC certificata innovation.innovazione@pec.prov.bz.it secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le rendicontazioni devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ufficio competente, scaricabile dal sito Internet www.provincia.bz.it/innovazione.

2. Le rendicontazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata oppure se firmate a mano; solo in quest’ultimo caso deve essere scansionato e allegato un documento di riconoscimento del/la legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma mancante, la domanda non è valida;

b) se trasmesse mediante la casella PEC certificata dell’impresa richiedente, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare; le rendicontazioni possono essere presentate anche tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone fisiche o giuridiche appositamente delegate.

3. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale annuale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, l’aiuto è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale l’aiuto è automaticamente revocato.

4. Le spese riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono essere rendicontate entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa, l’aiuto è revocato. Per gravi e motivate ragioni, è possibile concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale l’aiuto è automaticamente revocato.

5. Se, per motivate ragioni, non è stato possibile realizzare le attività nell’anno indicato nel cronoprogramma, entro il 31 dicembre dello stesso anno il beneficiario deve inviare via PEC all’Ufficio una comunicazione motivata con la quale chiede una proroga dei termini di realizzazione delle attività stesse all’anno immediatamente successivo, quantificandone le spese.

6. Qualora si proceda alla revoca di aiuti, le somme da restituire, ove non diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

7. Ai fini della liquidazione degli aiuti, per ogni domanda può essere presentata al massimo una rendicontazione per ogni anno solare; inoltre può essere presentata un’eventuale rendicontazione relativa all’anno solare precedente.

8. Qualora si tratti di iniziative messi a bando, le rendicontazioni devono pervenire entro i termini previsti dal bando ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera k).

9. Gli aiuti concessi sono liquidati al beneficiario sulla base degli stati di avanzamento del progetto e secondo il cronoprogramma approvato nonché sulla base della presentazione della modulistica prevista per la rendicontazione, che va corredata dalla seguente documentazione:

a) fatture o note onorario; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore; con riferimento all’articolo 14 copia delle buste paga o copia delle fatture dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o della grande impresa che mette a disposizione il personale;

b) dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che le predette spese sono state sostenute;

c) nel caso di attività svolte da soci/e o titolari, dichiarazione del/della legale rappresentante attestante il loro regolare svolgimento;

d) relazione sull’attività svolta redatta in base alla modulistica prevista;

e) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, redatto in base alla modulistica prevista per singola tipologia di iniziativa;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);

g) ogni altra dichiarazione o documentazione richiesta dall’ufficio competente per la specifica iniziativa oggetto di rendicontazione.

10. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla somma ammessa, l’aiuto da erogare è ricalcolato e ridotto in proporzione. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno il 50 per cento di quella ammessa, l’ufficio revoca l’aiuto concesso e recupera le somme già erogate. Per progetti di cooperazione di cui all’articolo 15 nonché nel caso di aiuti per l’assunzione o la messa a disposizione di personale altamente qualificato ai sensi dell’articolo 14, è possibile prescindere dalla percentuale sopra indicata.

11. In caso di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, l’aiuto viene erogato ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri di attuazione e continuino a esercitare l’attività per la quale è stato concesso l’aiuto, assumendosi i relativi obblighi.

12. L’istruttoria delle rendicontazioni relative alle iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

13. I termini per la conclusione dell’istruttoria concernente la rendicontazione sono stabiliti dalla Giunta provinciale. I tempi necessari per ottenere integrazioni non sono considerati nel relativo computo.

14. Il direttore/La direttrice dell’ufficio competente dispone la liquidazione dell’aiuto.

CAPO IV
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Articolo 27
Obblighi generali

1. La concessione degli aiuti comporta per i beneficiari l’assunzione dei seguenti obblighi:

a) i beneficiari sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente al progetto ammesso ad aiuto; sono ammissibili variazioni purché non alterino in misura rilevante il progetto;

b) le imprese che hanno ottenuto un aiuto devono informare per iscritto l’ufficio competente dell’eventuale alienazione di prototipi o brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà industriale, con indicazione dei relativi ricavi ottenuti fino a due anni dopo la erogazione dell’aiuto; in tal caso l’ufficio competente procede alla rideterminazione dell’aiuto e provvede alla conseguente richiesta di restituzione dell’importo impropriamente erogato;

c) i beneficiari degli aiuti devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari;

d) i beneficiari degli aiuti devono fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di monitoraggio di cui all’articolo 14 della legge;

e) i beneficiari degli aiuti devono mantenere l’unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di concessione dell’aiuto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7.

Articolo 28
Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad aiuto e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione.

2. Nell’ambito dei controlli l’ufficio competente può verificare l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse ad aiuto, la presenza di prototipi, modelli e documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni in esame. Ove necessario, l’ufficio competente può consultare altri uffici dell’Amministrazione provinciale.

3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad aiuto, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l’ufficio competente ritiene opportuno controllare. L’individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.

4. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’aiuto; in caso contrario l’aiuto può essere revocato.

Articolo 29
Revoca

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici nonché dagli articoli 3, comma 2, 26, comma 6, e 28, comma 4, dei presenti criteri, l’aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) qualora i beneficiari abbiano realizzato iniziative diverse da quelle ammesse;

b) qualora, in caso di aiuto già concesso, il beneficiario cessi l’attività prima della scadenza del termine di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e).

2. La violazione, accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca del 50 per cento dell’aiuto.

3. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può rinunciare alla revoca dell’aiuto se la violazione degli obblighi è riconducibile a un caso, quale incidente, malattia o decesso, che pregiudica gravemente e durevolmente la continuazione dell’attività aziendale.

4. Non si procede altresì alla revoca degli aiuti nei casi di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, purché gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività aziendale e a condizione che il/la subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiari di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri di attuazione.

5. La revoca dell’aiuto è disposta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.

Articolo 30
Cumulo

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri di attuazione sono cumulabili tra loro o con altri aiuti previsti da normative statali, regionali, provinciali o dell’Unione europea o comunque concessi da enti o istituzioni pubblici a valere sugli stessi costi ammessi, qualora tale cumulo non dia luogo ad aiuto di Stato di intensità superiore al livello fissato dai presenti criteri di attuazione.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31
Validità

1. I presenti criteri di attuazione trovano applicazione per le domande di aiuto che vengono presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; inoltre trovano applicazione per le domande già presentate e non ancora approvate.

2. I presenti criteri di attuazione si applicano inoltre alle domande di aiuto presentate tramite Bando 2016 a favore dell’assunzione o della messa a disposizione di personale altamente qualificato e non ancora approvate.

3. Per le domande di aiuto disciplinate con la procedura automatica secondo i precedenti criteri, presentate entro il 31 dicembre 2014, trovano applicazione i criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 2013, n. 1604.

4. I presenti criteri trovano applicazione il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

ALLEGATI

Allegato A “Intensità di aiuto”

VORHABEN

INIZIATIVE

NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE MAXIMAL GEWÄHRBARER BEIHILFEPROZENTSATZ

PERCENTUALE MASSIMA
DI AIUTO CONCEDIBILE
IN BASE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA

kleines Unternehmen
piccola
impresa

mittleres Unternehmen
media
impresa

großes Unternehmen
grande
impresa

Grundlagenforschung

Ricerca fondamentale

100%

100%

100%

Durchführbarkeitsstudien für Innovation

Studi di fattibilità per l’innovazione

65%

60%

50%

Vorphase von Forschungs- und Entwicklungsprojekten
(„De-minimis“)

Fase preliminare di progetti di ricerca e sviluppo
(“de minimis”)

50%

50%

40%

Industrielle Forschung
Einzelprojekte

Ricerca industriale
Progetti singoli

70%

60%

50%

Experimentelle Entwicklung
Einzelprojekte

Sviluppo sperimentale
Progetti singoli

45%

35%

25%

Prozess- oder Organisationsinnovation
Unternehmen 4.0 inbegriffen

Innovazione di processo o dell’organizzazione
Impresa 4.0 inclusa

50%

50%

-

Gewerbliche Schutzrechte

Diritti di proprietà industriale

50%

50%

-

Managementsysteme
(„De-minimis“)

Sistemi di management
(“de minimis”)

35%

25%

15%

Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen
(„De-minimis“ im Falle von Fundraising-Kampagnen)

Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione
(“de minimis” nel caso di campagne di fundraising)

65%

60%

-

Hochqualifiziertes Personal
(„De-minimis“ im Falle von Einstellung)

Personale altamente qualificato
(“de minimis” nel caso di assunzione)

50%

50%

50%

(nur Einstellung)

(solo assunzione)

 

KOOPERATIONSPROJEKTE AUCH DURCH AUSSCHREIBUNG

PROGETTI DI COOPERAZIONE ANCHE A BANDO

NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE MAXIMAL GEWÄHRBARER BEIHILFEPROZENTSATZ

PERCENTUALE MASSIMA
DI AIUTO CONCEDIBILE
IN BASE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA

kleines Unternehmen

piccola
impresa

mittleres Unternehmen

media
impresa

großes Unternehmen

grande
impresa

Industrielle Forschung

Kooperationsprojekte, im Falle von:

·effektiver Zusammenarbeit zwischen Unternehmen

·effektiver Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung

Ricerca industriale

Progetti di cooperazione, in caso di:

·collaborazione effettiva tra imprese

·collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza

 

 

 

80%

 

 

 

75%

 

 

 

65%

Experimentelle Entwicklung:

Kooperationsprojekte, im Falle von:

·effektiver Zusammenarbeit zwischen Unternehmen

· effektiver Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung

Sviluppo sperimentale

Progetti di cooperazione, in caso di:

·collaborazione effettiva tra imprese

·collaborazione tra un’impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza

60%

50%

40%

 

VORHABEN DURCH AUSSCHREIBUNG

INIZIATIVE A BANDO

NACH UNTERNEHMENSGRÖSSE MAXIMAL GEWÄHRBARER BEIHILFEPROZENTSATZ

PERCENTUALE MASSIMA
DI AIUTO CONCEDIBILE
IN BASE ALLA DIMENSIONE D’IMPRESA

kleines Unternehmen

piccola
impresa

mittleres Unternehmen

media
impresa

großes Unternehmen

grande
impresa

Kapitalisierung von neuen oder zu gründenden innovativen Unternehmen

Capitalizzazione di nuove imprese innovative o imprese innovative da costituire

Siehe jeweils Text der Ausschreibung

Dettagli nei rispettivi bandi

-

-

Innovationscluster

Poli di innovazione

50%

50%

50%

Allegato B “Definizioni”

Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende per:

1. Unità produttiva di un’organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda. L’unità produttiva deve essere dotata di tutti gli strumenti nonché del personale tecnico e amministrativo necessari allo svolgimento di un’attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati.

2. PMI: piccole e medie imprese.

3. Classificazione delle imprese: ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea le imprese si classificano come segue:

a. piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

b. media impresa: impresa che occupa un minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

c. grande impresa: impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

4. Aiuti “de minimis”: aiuti di importanza minore in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Per aiuti “de minimis” si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000,00 euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

L’aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” accordati allo stesso beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa per scopi fiscali.

La concessione di un aiuto a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.

5. Studio di fattibilità per l’innovazione: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

6. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.

7. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 8.

8. Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali, laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

9. Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

10. Innovazione dell’organizzazione: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

11. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all’impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l’ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale.

12. Personale altamente qualificato: personale con laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica come regolamentata dalla legislazione italiana vigente, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni, successiva al conseguimento della laurea magistrale, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

13. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l’assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

14. Progetto di cooperazione tra imprese: la collaborazione tra almeno due partner indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i partner definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

15. Cooperazione tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza: partecipazione alla concezione di un progetto da parte di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l’effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto:

a. i costi del progetto sono integralmente a carico dei partner;

b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati sono disciplinati da appositi contratti tra le parti e possono avere larga diffusione; l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

c. l’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività da esso svolta nell’ambito del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese partecipanti; il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è dedotto da tale compenso.

16. Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

17. Polo di innovazione: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza o soggetti del sistema dell’istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori.

Il polo di innovazione mira a promuovere attività innovative, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze e di esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti.

Il polo di innovazione, ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato.

Nella costituzione di un polo di innovazione si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e tenendo conto dei poli di innovazione esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.

In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare poli di innovazione fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria, prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all’articolo 15, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14.

 

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