1. La liquidazione del contributo avviene al massimo in due rate: anticipazione e saldo.
2. I contributi sono liquidati sulla base di quanto previsto nel cronoprogramma presentato.
3. I contributi sono liquidati previa presentazione del rendiconto di cui all’articolo 15, che deve avvenire entro i seguenti termini:
a) per i contributi ordinari: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il programma di attività annuale agevolato;
b) per i contributi per progetti e per investimenti e per i contributi integrativi: entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le singole attività del cronoprogramma.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3 per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.
5. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga del termine di cui al comma 3, lettera b), fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il contributo è automaticamente revocato.
6. Il contributo concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è almeno pari al totale della spesa ammessa.