1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per l’incentivazione di musei e collezioni e stabiliscono i relativi standard di qualità, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6.
2. Le collezioni sono istituzioni culturali permanenti aperte al pubblico che acquisiscono, salvaguardano, conservano e presentano secondo criteri museali specialistici le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente.
3. I musei sono collezioni che, in aggiunta a quanto previsto al comma 2, conducono stabilmente attività di documentazione e ricerca, offrono in via continuativa diverse formati di mediazione culturale e rendono accessibili le collezioni, o almeno una gran parte di esse, a un pubblico il più possibile ampio attraverso forme di presentazione attuali.
4. Musei e collezioni non hanno scopo di lucro. Un’eventuale attività di vendita non può avere carattere di attività principale e non può in ogni caso riguardare gli oggetti esposti. Le entrate realizzate devono andare a beneficio delle attività o degli investimenti del museo o della collezione.
5. I contributi sono concessi ai sensi dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.