1. Le domande di concessione dei contributi, da compilare sul modulo o secondo il modello predisposto dalla ripartizione provinciale competente, devono essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente e presentate, complete in ogni loro parte, entro i seguenti termini:
a) domande di contributo ordinario: entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo oppure entro un’altra data fissata dalla ripartizione provinciale competente;
b) domande di contributo per progetti, di contributo per investimenti e di contributo integrativo: nel corso dell’anno di riferimento e comunque entro il 30 novembre di ogni anno.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate in ogni caso prima che siano state sostenute le relative spese.
3. Per le domande inviate a mezzo posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.