1. I richiedenti che ottengono l’anticipazione di cui all’articolo 12 devono rendicontare le spese sostenute entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'avvenuta liquidazione della stessa.
2. La rendicontazione dell’anticipazione va presentata ai sensi degli articoli 16 e 17. Le spese devono essere rendicontate fino all’importo dell’anticipazione, presentando l’elenco riepilogativo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), e i corrispondenti documenti di spesa. In caso di soggetti di diritto pubblico, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 15, comma 3.
3. Solo ad avvenuta rendicontazione dell’anticipazione è possibile rendicontare il contributo e di conseguenza liquidare il saldo. Si può effettuare anche un’unica rendicontazione dell’anticipazione e dell’intero contributo.
4. In caso di anticipazioni relative a contributi per progetti e per investimenti, la direttrice/il direttore della ripartizione provinciale competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.
5. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.