1. Il personale delle biblioteche di cui agli articoli 21, comma 1, lettera c), e 22, comma 1, lettera f), deve possedere i requisiti e svolgere le mansioni stabiliti per i corrispondenti profili professionali della Provincia.
2. Il personale è finanziato sulla base dei seguenti parametri di corrispondenza:
a) assistente di biblioteca, IV qualifica funzionale;
b) bibliotecario qualificato/bibliotecaria qualificata, VII qualifica funzionale;
c) direttore/direttrice, VIII qualifica funzionale.
2. Le assunzioni del personale dovranno conformarsi a principi di trasparenza e di pubblicità, in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Tali principi dovranno essere osservati anche per quanto concerne la formalizzazione dei risultati della selezione.
3. Per le biblioteche gestite da enti privati, il personale verrà selezionato tramite colloqui ai quali saranno presenti anche rappresentanti dell’ufficio provinciale competente in materia di biblioteche.