1. Possono essere assegnati finanziamenti per i seguenti titoli di spesa:
a) attività;
b) gestione;
c) personale di cui agli articoli 27 e 27/bis della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche;
d) investimenti.
2. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di contributo o di assegnazione e stabilisce i programmi di attività, di acquisti e di lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, sulla base delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti dai soggetti proponenti e delle aspettative della collettività. L’ufficio provinciale competente tiene conto dei risultati pregressi raggiunti dai richiedenti e delle disponibilità nel bilancio provinciale.
3. I programmi di spesa per l’attività, la gestione e gli investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie del richiedente e tendere al soddisfacimento delle richieste culturali emerse sul territorio.
4. Nel caso in cui il finanziamento per la biblioteca venga concesso sia dalla Ripartizione Cultura italiana sia dalla Ripartizione Cultura tedesca, i competenti uffici si accordano di norma in considerazione della proporzionale linguistica della popolazione residente nel bacino di utenza della biblioteca nonché, per i titoli di spesa di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1, in base alle rispettive priorità. Per il titolo di spesa di cui alla lettera c) del comma 1, la biblioteca deve disporre in ogni caso fra i propri dipendenti di personale di lingua italiana adeguatamente qualificato.