1. I vantaggi economici per l’attività e la gestione delle biblioteche di cui all’articolo 22 e per i progetti, le attività e le manifestazioni di cui all'articolo 25 non possono essere superiori all'80% della spesa ammessa a finanziamento.
2. I contributi per investimenti di cui all'articolo 26 non possono essere superiori:
a) all’80% della spesa ammessa in caso di biblioteche gestite da enti privati;
b) al 50% della spesa ammessa in caso di biblioteche gestite da enti pubblici;
c) al 30% della spesa ammessa in caso di succursali e punti di prestito di biblioteche gestite da enti pubblici.
3. Per i vantaggi economici di cui al comma 1 e per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera a), in casi straordinari e adeguatamente motivati (attività, progetti e investimenti di importanza sovralocale o iniziative in località in cui il gruppo linguistico italiano necessiti di particolare sostegno) agli enti privati può essere concesso un finanziamento fino al 90% della spesa ammessa.
4. Per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera b), la percentuale del finanziamento può, in casi straordinari e adeguatamente motivati (progetti di importanza sovralocale, iniziative in comuni considerati a struttura debole o comuni in cui il gruppo linguistico italiano necessiti di particolare sostegno) raggiungere il 90% della spesa ammessa.
5. Per i contributi per investimenti di cui al comma 2, lettera c), sono possibili deroghe fino al 90% della spesa ammessa nel caso di succursali e punti di prestito con un bacino di utenza equiparabile a quello di una biblioteca pubblica di un piccolo comune.
6. Il vantaggio economico concesso non può in ogni caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.
7. Il finanziamento può essere quantificato sia in termini economici sia attraverso l’erogazione di servizi, quali ad esempio la messa a disposizione gratuita degli spazi del Centro culturale Trevi e delle sue attrezzature tecniche.