1. Le biblioteche pubbliche, facenti parte del sistema bibliotecario per il gruppo linguistico italiano, che operano sul territorio provinciale sono istituzioni permanenti al servizio della società e del suo sviluppo tramite:
a) la raccolta, la catalogazione e la messa a disposizione di libri/media;
b) l’organizzazione di iniziative atte a promuovere il libro, la lettura, gli strumenti di informazione e la conoscenza in generale.
2. Le singole biblioteche pubbliche devono rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:
a) avere una sede idonea e rispondente alla normativa in vigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quella concernente il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche;
b) essere dotate di segnaletica adeguata e di percorsi atti ad orientare gli utenti;
c) avere un orario di apertura, opportunamente pubblicizzato, che sia adeguato al bacino di utenza e tale da garantire l’accesso a tutte le fasce di popolazione;
d) essere dotate di una carta delle collezioni e di un regolamento dei servizi coerenti con la propria mission, aggiornati almeno ogni 5 anni, ed esposti al pubblico;
e) essere dotate di un catalogo elettronico;
f) disporre di un sito web;
g) avere materiali bibliografici e media regolarmente aggiornati, coerentemente con quanto previsto dagli standard internazionali indicati nelle linee guida IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), nonché ordinati secondo accreditati sistemi biblioteconomici;
h) svolgere un’attività di promozione del libro, della lettura e degli strumenti dell’informazione coerente con le finalità istituzionali della biblioteca stessa ed in misura adeguata alla sua funzione di servizio culturale di base nel contesto territoriale di riferimento;
i) avere personale, sia esso volontario o dipendente, adeguatamente qualificato e disponibile a frequentare regolarmente corsi di aggiornamento;
j) svolgere un costante monitoraggio sui vari aspetti della gestione e dell’attività e renderne pubblici i risultati;
k) collaborare con altre istituzioni per favorire lo sviluppo del sistema bibliotecario locale e per creare reti atte a sostenere la cultura e la conoscenza;
l) non avere fini di lucro.
3. Per il finanziamento delle biblioteche pubbliche speciali di settore valgono inoltre i seguenti requisiti qualitativi:
a) ruolo e rilevanza della biblioteca nell'ambito del sistema bibliotecario provinciale, sia per quanto attiene al patrimonio di libri e media sia per quanto attiene agli spazi e alla qualità dei servizi;
b) il patrimonio non deve di norma essere inferiore a 3.000 libri e media;
c) dai criteri adottati per l'incremento del patrimonio librario deve emergere nel dettaglio l'ambito di specializzazione;
d) le biblioteche di settore devono coprire possibilmente le varie branche del settore sotto aspetti differenziati, nel rispetto dei diversi orientamenti culturali e senza perseguire fini di propaganda ideologica;
e) le biblioteche di studio devono mettere a disposizione materiale scientifico riguardante più settori;
f) per un ambito tematico o specialistico può essere finanziata solo una biblioteca di settore sul territorio provinciale per il gruppo linguistico italiano;
g) deve essere garantito un orario di apertura di almeno 20 ore settimanali e un servizio di consulenza e informazione qualificata;
h) le biblioteche devono essere utilizzate in maniera regolare e avere un numero di prestiti adeguato alle loro caratteristiche (almeno 400 prestiti all'anno).