(1) In sede di ispezioni periodiche delle installazioni soggette ad AIA, l’Agenzia accerta, secondo quanto previsto nell’autorizzazione e nel programma d’ispezione di cui all’articolo 35, comma 2, quanto segue:
(2) Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, l'Agenzia può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente titolo; i relativi oneri sono a carico della Provincia.
(3) Al fine di consentire le attività di cui ai commi 1 e 2, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente titolo.
(4) La relazione sull’esito dei controlli e delle ispezioni da parte dei funzionari a ciò autorizzati dalla normativa statale e provinciale è trasmessa entro due mesi dalla visita in loco all'Agenzia e al gestore; nella relazione sono indicate le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e le proposte di misure da adottare.