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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 171)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti

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Progetti soggetti a VIA di competenza della Provincia autonoma di Bolzano

(1)  Sono soggetti a VIA i progetti che possono avere significativi impatti negativi sull'ambiente.

(2)  Viene comunque effettuata una valutazione di impatto ambientale per:

  1. i progetti di cui all’allegato III alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, che non risultano ricompresi anche nell'allegato II alla Parte seconda dello stesso decreto;
  2. i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
  3. i progetti di cui all'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, si ritenga che possano produrre significativi impatti negativi sull'ambiente. I criteri e le soglie da applicare per tali progetti sono stabiliti dalle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome”, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. I riferimenti alle norme statali contenuti nelle linee guida sono da intendersi riferiti alle norme provinciali corrispondenti.

(3)  La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

  1. le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino di per sé conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel medesimo allegato III;
  2. i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, in applicazione dei criteri e delle soglie stabiliti dalle linee guida, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.
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