(1) Dalla data di messa in esercizio dell’installazione, il gestore trasmette all'Agenzia e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. Il gestore provvede, altresì, a informare immediatamente l’Agenzia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e adotta nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.