(1) La Giunta provinciale approva e aggiorna periodicamente un piano provinciale d'ispezione ambientale su proposta dell’Agenzia, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali ricadenti nel territorio provinciale.
(2) Sulla base del piano provinciale d’ispezione, l’Agenzia redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie, comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni, da svolgersi con oneri a carico del gestore.