(1) L'Agenzia riesamina periodicamente l'AIA nei casi previsti dalla direttiva 2010/75/CE, confermando o aggiornando le relative condizioni.
(2) In ogni caso l'Agenzia riesamina l'autorizzazione quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Nel caso di un'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 il termine per il riesame è esteso a dodici anni. Nel caso di un’installazione registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, il termine per il riesame è esteso a 16 anni.
(3) L’Agenzia comunica al gestore l’avvio del procedimento di riesame e richiede la documentazione a tal fine necessaria. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui all’Art. 28