1. Per il trasporto effettuato da imprese o associazioni che svolgono tale servizio (taxi, autonoleggiatori, cooperative, ecc.), il rimborso è calcolato nel modo seguente:
a) se l’importo risultante dalla fattura è pari o inferiore a 16 € si applica l’importo fatturato (importo forfetario);
b) per importi della fattura superiori a 16,00 € il rimborso è determinato sulla base della spesa ammessa, calcolata applicando le seguenti tariffe:
1) per percorsi fino a 29 km (andata e ritorno) è applicato il diritto fisso di 5,00 €, al quale si aggiunge un importo massimo di 1,15 € per chilometro percorso;
2) per percorsi da 30 a 150 km (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 1,15 € per chilometro percorso;
3) per percorsi oltre i 150 chilometri (andata e ritorno) è applicato un importo massimo pari a 0,82 € per chilometro percorso.
2. Sono ammesse inoltre le seguenti spese:
a) per utilizzo di veicoli adattati per le persone con disabilità: 20 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b). Tale aumento non si applica all'importo forfetario e al diritto fisso;
b) per i viaggi a vuoto (viaggi che nell’ambito del trasporto, sono effettuati senza il/la cliente): 60 % della tariffa di cui al comma 1, lettera b);
c) per i tempi di attesa – minimo 30 minuti (tempi di attesa inferiori non vengono rimborsati):
1) per percorsi entro i 20 km si calcolano due percorsi di andata e ritorno, purché la persona sia trasportata alla sua destinazione e riaccompagnata alla sua abitazione all'ora convenuta;
2) per percorsi oltre 20 km si calcola un importo orario massimo pari a 24,40 € e si considera un solo percorso di andata e ritorno;
d) eventuali spese di autostrada.