1. Sono riconosciute documentazioni di spesa relative a:
a) assistenza, nelle forme previste dall’articolo 16, comma 4, della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021;
b) consulenza contabile per un massimo del 50% dell’ammontare annuale;
c) valori convenzionali di vitto e alloggio per una persona convivente assunta per l’assistenza, sulla base del relativo contratto di lavoro;
d) pagamento della partecipazione alle tariffe per l’utilizzo di un servizio sociale semiresidenziale, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
e) pagamento della partecipazione alle tariffe delle prestazioni dell’assistenza domiciliare e della mensa sociale, di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
f) supporto esterno per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza tramite un fornitore privato, di cui all’articolo 25, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, esclusivamente in caso di concessione del relativo importo e solo fino alla cifra massima prevista all’articolo 10, comma 2, lettera d).
2. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario dal conto corrente sul quale viene versato sia l’assegno di cura sia il contributo di cui alle presenti linee guida. Sono riconosciute le spese riferite a:
a) rapporti contrattuali regolari;
b) contratti di lavoro registrati, stipulati dalla persona richiedente, fatture e note di compenso occasionale, esclusi i documenti di spesa emessi da persone con legami di parentela o affinità con il/la richiedente entro il terzo grado.